Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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2.5 Compito aggiuntivo della Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (art. 35 cpv. 2 lett. k LEGU)

Oltre alla revisione della LPAM, la normativa proposta contiene un complemento alla LEGU. L’articolo 35 capoverso 2 della LEGU, che stabilisce i compiti della Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (GUMEK), è ora ampliato con una lettera k, in virtù della quale, in futuro, l’UFSP può fare appello a questa commissione per richiedere un parere consultivo riguardo alle indicazioni notificate nel singolo caso per le condizioni d’ammissibilità per una DPI (cfr. art. 11a cpv. 1 lett. a LPAM).

Benché la normativa proposta cerchi per quanto possibile di eliminare casi dubbi tra applicazione legittima e proibita della DPI, non si possono escludere singoli casi in cui viene vantaggiosamente considerato un secondo parere in relazione alla valutazione medica della malattia da diagnosticare. La GUMEK dispone delle necessarie competenze tecniche a questo proposito e investirla di questo compito costituisce pertanto la soluzione più semplice e immediata.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

3.1.1 Per la Confederazione

L’introduzione della DPI comporta nuovi compiti esecutivi per la Confederazione. Nella fattispecie, si tratta di compiti permanenti da adempiere dall’Amministrazione federale e attribuiti all’UFSP. Determinati compiti parziali possono essere affidati anche a terzi.

La dimensione delle ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione dipende dal numero di cicli DPI eseguiti nonché dal numero di istituzioni che offrono la DPI e quindi al momento attuale può essere soltanto stimata. Nel seguito si parte dal presupposto di 50–100 cicli DPI e 5–10 centri FIV che offrono una DPI, nonché di un numero circa uguale di laboratori esecutivi. Il fabbisogno di personale e i beni materiali occorrenti per l’esecuzione si suddividono all’incirca come segue.

Controllo dei metodi DPI

L’UFSP rilascerà autorizzazioni soggette a tassa per i centri FIV (art. 8 cpv. 2); inoltre, rileverà le notifiche concernenti le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5a capoverso 2 e ne verificherà la conformità con la legge (art. 11a cpv. 1 lett. a). In caso di infrazione ordinerà le corrispondenti misure (diffida, ispezione, revoca dell’autorizzazione in caso di reiterazione). A tal fine occorrono un posto al 100 per cento per il trattamento delle pratiche e un posto al 30 per cento per il maggiore onere del segretariato.

Inoltre, va previsto un posto all’80 per cento o la delega a terzi nella stessa misura per l’attuazione delle ispezioni dei centri FIV e dei laboratori DPI (art. 12).