Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 84Fedlex · Progetto

mento della produzione di tale portata dovrebbe ad ogni modo risultare possibile anche sfruttando i potenziali di riduzione dovuti alle emissioni tecnicamente non evitabili originate da processi biologici con le sole emissioni di gas a effetto serra supplementari.

7.3 Rapporto con il diritto europeo

Entrambe le varianti di revisione totale della legge sul CO2 poggiano in larga misura su direttive dell’Unione europea, in particolare sulla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003), nonché sulla Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 (GU L 338 del 13.11.2004), recante modifica della prima. Ambedue le varianti prevedono inoltre l’istituzione di un sistema di scambio di quote di emissioni compatibile con quello dell’Unione europea.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

È subordinato al freno alle spese anche l’articolo 2 della variante «Obiettivi climatici vincolanti».

7.5 Conformità alla legge sui sussidi

Gli strumenti della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) sono stati introdotti in entrambe le varianti di revisione totale della legge sul CO2. Nella versione «Obiettivi climatici vincolanti» sono pure previsti accordi di programma ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu). I Cantoni sono sostenuti finanziariamente mediante contributi globali.

7.6 Delega di competenze legislative

Entrambe le varianti di revisione totale della legge sul CO2 conferiscono in diversi punti al Consiglio federale la competenza di concretizzare la legge per via d’ordinanza. Il Consiglio federale ha pertanto facoltà di integrare la legge entro un quadro dato. Le deleghe legislative devono tuttavia limitarsi a determinati aspetti: non possono dunque essere illimitate. Entrambe le varianti si riferiscono quindi sempre a un qualcosa di concreto e il loro contenuto, come pure il loro obiettivo, sono precisati in misura sufficiente. Risulta così rispettato il principio della concretezza.