Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2008/32: Revisione della legge sul CO2 · 112 pagine

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7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Le basi costituzionali sulle quale si fondano le due varianti di revisione totale della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2) sono date dagli articoli 74 (protezione dell’ambiente) e 89 (politica energetica) della Costituzione federale della Confederazione Svizzera.

L’articolo 74 impone alla Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

L’articolo 89 dispone altresì che la Confederazione emani prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi e promuova lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

La legge sul CO2 mira dunque ad attenuare i cambiamenti climatici che costituiscono effetti nocivi e o molesti ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione. La sua revisione totale non fa, per il resto, che proseguire una regolamentazione già esistente nell’intento di migliorarla alla luce delle esperienze raccolte.

Per ciò che riguarda il settore degli edifici e l’acquisto di crediti di emissione esteri, la destinazione parzialmente vincolata del prodotto della tassa sul CO2 prevista nella variante «Obiettivi climatici vincolanti» è considerata conforme alla Costituzione nella misura in cui supporta il raggiungimento dell’obiettivo di incentivazione (riduzione delle emissioni di CO2) e concerne unicamente una piccola parte dei proventi della tassa. La parte più consistente dei proventi, infatti, viene ridistribuita come finora alla popolazione e alle aziende. L’effetto di incentivazione continua a manifestarsi principalmente attraverso la riscossione della tassa.

La tassa di garanzia prevista nella variante « passi vincolanti verso la neutralità climatica» ha, dal canto suo, funzione di pegno. Assicura cioè che, per ottenerne il rimborso, gli importatori acquistino o detengano un determinato quantitativo di certificati. Poiché il suo obiettivo primario non è generare entrate per lo Stato non si tratta dunque di un’imposta, per la quale occorrerebbe, di fatto, una nuova base costituzionale.

7.2 Conformità con il diritto pubblico

Nella sua versione riveduta, la legge sul CO2 concretizza a livello nazionale gli obblighi cui la Svizzera si è impegnata nei confronti della comunità internazionale ratificando la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto.

Conformemente al principio secondo cui non vi è ordine gerarchico tra le fonti di diritto internazionale, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, il Protocollo di Kyoto e eventuali accordi internazionali futuri in materia di protezione del clima hanno tutti pari grado di importanza all’interno dell’ordinamento di diritto internazionale.

Conflitti d’interesse a livello globale

Tra la politica climatica ed altre politiche settoriali vigono dei conflitti d’interesse: l’obiettivo di migliorare l’approvvigionamento energetico e la mobilità nei Paesi in via di sviluppo perseguito dalla politica in materia di sviluppo può ad esempio contrastare gli sforzi di riduzione delle emissioni compiuti a livello globale. Costituiscono inoltre una grossa sfida alla luce degli impegni di politica climatica il problema dell’alimentazione mondiale dovuto all’incessante crescita della popolazione e l’impatto negativo che il cambiamento climatico esercita in diverse regioni del pianeta sulla disponibilità di superfici agricole e sulla loro produttività: secondo il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, entro il 2030, occorrerà accrescere del 50 per cento la produzione di generi alimentari. Un potenzia-