Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/54: Revisione dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) · 7 pagine

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N. registrazione/dossier: 240.62/2008-05-08/126

3.3 Recipienti per il carburante diesel: rinuncia a separare le loro pareti dal fasciame esterno dell'imbarcazione

I Cantoni AG, BL, BS e NE come pure il CCS, il Centre Patronal e il PLR sono favorevoli alle modifiche previste in questo ambito.

Il resto dei Cantoni, il settore della costruzione di imbarcazioni, diverse associazioni

ambientaliste, i Verdi e il PS svizzero non sono d'accordo con il previsto adeguamento del diritto svizzero alla Direttiva CE.

Questi argomentano che l'allineamento al diritto europeo va decisamente contro l'impegno profuso da anni a favore della protezione delle acque. Fanno altresì notare i ripetuti danni allo scafo provocati da urti e scontri durante l'utilizzo delle imbarcazioni sportive, da processi di corrosione o di osmosi. Le imbarcazioni verrebbero poi lasciate spesso a lungo non sorvegliate nel luogo di stazionamento. La creazione di una falla nel serbatoio implicherebbe l'immediata dispersione del carburante nell'acqua.

I contrari citano inoltre il caso degli edifici le cui cisterne per l'olio da riscaldamento ubicate all'esterno devono essere dotate di un rivestimento doppio e di un sistema di controllo supplementare. Alla luce di questo esempio, non vedono perché tale protezione supplementare debba essere lasciata cadere per le imbarcazioni sportive.

Infine, richiamano l'attenzione sul notevole rischio di inquinamento che il carburante diesel costituisce per l'acqua e la relativa flora e fauna.

3.4 Adeguamento di altre disposizioni di dettaglio

A questo proposito i pareri divergono fortemente, andando dal pieno assenso al netto rifiuto.

Nel caso della disposizione concernente la collocazione dei fanali (art. 18a) in particolare, le facilitazioni previste sono ritenute insufficienti da molti partecipanti all'indagine, che chiedono di lasciare cadere del tutto la prevista limitazione per quanto concerne la possibilità di

disporre i fanali di poppa lateralmente all'asse.

Anche la precisazione proposta all'articolo 86, secondo cui il consenso a effettuare l'esame per conduttori di battelli in un altro Cantone può essere negato unicamente in presenza di "motivi validi", viene respinta da gran parte dei Cantoni, in quanto la nozione di "motivi validi" è considerata giuridicamente indeterminata e quindi non adatta.