Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/54: Revisione dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) · 6 pagine

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CLASSIFICAZIONE

N. registrazione/dossier

1. Premesse

Con decreto del Consiglio federale del 31 ottobre 2007 il DATEC è stato incaricato di adeguare l'ordinanza sulla navigazione interna in modo da consentire l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" nel settore della navigazione interna svizzera.

Il decreto interessa le seguenti due tematiche:

• classificazione delle moto d'acqua come imbarcazioni sportive secondo la Direttiva

94/25/CE;

• adeguamento alla Direttiva 94/25/CE degli standard in materia di protezione dell'am-

biente nel settore delle imbarcazioni sportive.

Nel contempo si coglie l'occasione per adeguare alcune altre disposizioni.

2. Spiegazioni concernenti la tematica "Direttiva CE sulle imbarcazioni sportive"

La prima versione della Direttiva 94/25/CE, promulgata nel 1994, è stata ampiamente recepita nell'ambito della revisione dell'ONI del 2001. La Direttiva è poi stata completata nel 2003 (Direttiva 2003/44/CE). Anche il completamento è stato recepito in gran parte, con la revisione dell'ONI del 2007, nel diritto in materia di navigazione interna svizzera.

Nell'ambito delle due revisioni (2001 / 2007) si è provveduto a garantire il livello degli standard svizzeri per la tutela dell'ambiente e della sicurezza degli utenti dei laghi. A tal fine si sono adottate ad esempio disposizioni tecniche per limitare fortemente la potenza delle moto d'acqua e quindi anche la velocità che possono raggiungere. L'ammissione in Svizzera di questo tipo di veicoli ne è risultata di fatto impossibilitata. Inoltre, anche dopo il recepimento della Direttiva CE i recipienti di sostanze pericolose per le acque non potevano essere parte costitutiva del fasciame esterno (scafo) delle imbarcazioni sportive. In tal modo si intendeva prevenire la fuoriuscita delle sostanze (ad es. carburante diesel, sostanze fecali) e la loro dispersione in acqua a seguito di una cattiva tenuta dei recipienti. Le disposizioni prescrivevano inoltre l'impiego di recipienti per la raccolta delle acque di scarico.

Il progetto di revisione in oggetto prevede ora un adeguamento agli standard CE anche per quanto concerne i settori citati, il che equivale a un abbassamento del livello di protezione dal profilo tecnico.

3. Spiegazioni relative agli articoli ONI modificati / completati

L'art. 2 lett. a n. 18 (definizione "moto d'acqua") è modificato. In futuro in Svizzera le moto d'acqua non saranno considerate più imbarcazioni da diporto bensì imbarcazioni sportive. Nel caso delle moto d'acqua l'attuale relazione tra potenza consentita e dimensioni o peso dell'imbarcazione verrà a cadere. Queste imbarcazioni potranno quindi essere motorizzate secondo le indicazioni dei produttori. Nella pratica si hanno di solito potenze sensibilmente superiori ai 100 kW, che consentono di raggiungere anche velocità di oltre i 60 km/h. In