Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/54: Revisione dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) · 6 pagine

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CLASSIFICAZIONE

N. registrazione/dossier

nee ai sensi dell'articolo 134a. La sostituzione di cui sopra garantisce pertanto il rispetto dello spirito originario della disposizione.

Art. 166 cpv. 25: ai Cantoni è concesso un termine di un anno per designare gli specchi d'acqua e i corridoi di lancio aperti alla circolazione con moto d'acqua. Tuttavia, non sussiste alcun obbligo al riguardo. Un'analoga regolamentazione è stata prevista già nel 2001 in occasione dell'introduzione del divieto di utilizzare i kite surf.

Allegato 4: a seguito della modifica delle disposizioni sull'ammissione e l'utilizzo delle moto d'acqua, sono introdotte le relative tavole di divieto e permesso di circolazione (cfr. considerazioni relative agli art. 2 lett. a n. 18, art. 37 e art. 54).

Allegato 15 n. 9: lo spazio disponibile sulle moto d'acqua non consente di tenervi gli oggetti d'equipaggiamento solitamente prescritti per i natanti a motore. Il numero 9 (nuovo) dell'allegato 15 riporta un elenco ridotto di oggetti d'equipaggiamento prescritti sulle moto d'acqua.

L'allegato 33 è adeguato in base alla modifica delle disposizioni sulla misurazione del rumore di natanti la cui potenza propulsiva complessiva è inferiore a 40 kW (cfr. art. 109 cpv. 3).