Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/54: Revisione dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

CLASSIFICAZIONE

N. registrazione/dossier

Sul piano esecutivo, attualmente i Cantoni si assicurano che i recipienti per la raccolta delle sostanze fecali non dispongano di raccordi diretti al fasciame. In tal modo risulta tecnicamente esclusa la possibilità di una dispersione abusiva di sostanze fecali in acqua. In futuro tali raccordi diretti saranno consentiti. La Direttiva CE esige in questi casi unicamente la presenza di una valvola tra il recipiente e il fasciame.

Indipendentemente dalle caratteristiche tecniche dell'imbarcazione sportiva, l'articolo 10 capoverso 1 ONI vieta di versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà. Nella pratica sarà difficile dimostrare un caso di abuso con prove utilizzabili in tribunale.

Attualmente si applica anche alle imbarcazioni sportive la disposizione dell'articolo 108 capoverso 2, secondo cui la parete di recipienti destinati a contenere sostanze pericolose per le acque (p.es. carburante diesel o sostanze fecali) non può essere parte costitutiva del fasciame esterno di un natante. Detto altrimenti, tali recipienti devono essere installati separatamente a bordo. La disposizione assicura che, in caso di perdita dovuta a una tenuta difettosa dei recipienti, sia tecnicamente escluso che le sostanze contenute si disperdano direttamente in acqua, venendo dapprima raccolte nello scafo. La tenuta può risultare difettosa ad esempio a seguito di danni per corrosione o per urti. I serbatoi del carburante diesel delle imbarcazioni sportive possono arrivare a contenere anche più di 1000 l. In futuro cadrà l'obbligo di prevedere una tale protezione sulle imbarcazioni sportive (rivestimento doppio, come p.es. per le cisterne interrate destinate a contenere l'olio da riscaldamento per le abitazioni). La Direttiva CE ammette la possibilità di installare i serbatoi del carburante diesel in modo che risultino parte costitutiva del fasciame. La stessa norma si applicherà in futuro anche in Svizzera.

Art. 109 cpv. 3: attualmente i natanti con una potenza propulsiva complessiva inferiore a 40 kW omologati in Svizzera non sono soggetti all'obbligo di misurazione del rumore in esercizio. In futuro tale regola si applicherà anche ai natanti non omologati in Svizzera. In tal modo non si avrà più una disparità di trattamento fra i primi e i secondi. L'autorità competente può disporre la misurazione del rumore in esercizio, se sussistono dubbi sul rispetto da parte del natante del valore limite di 72 dB(A) stabilito nel capoverso 1 dell'articolo 109.

Secondo l'attuale art. 134a cpv. 1 le barche a vela che non dispongono di un invaso impermeabilizzato sono considerate idonee alla competizione. Non essendo definito nell'ONI, il termine "impermeabilizzato" ha dato adito a incertezze.

L'introduzione della definizione di "stagno all'acqua" (art. 2 lett. b n. 9) avrebbe conseguenze indesiderate allo stato attuale delle cose. La maggior parte delle barche a vela di piccole dimensioni è sprovvista di invasi "stagni all'acqua". In base all'attuale formulazione dell'articolo 134a, tali barche sono considerate idonee alla competizione, profittando della meno restrittiva disposizione in materia di mezzi di salvataggio. Ne consegue un allargamento eccessivo della cerchia dei natanti idonei alla competizione.

L'attuale requisito per le barche a vela di non possedere un invaso "impermeabilizzato" per essere considerate idonee alla competizione sarà perciò sostituito con quello di non presentare un invaso "stagno agli spruzzi e alle intemperie" (art. 2 lett. b n. 10). Mentre molte piccole barche a vela dispongono di un invaso "stagno agli spruzzi e alle intemperie", solo poche imbarcazioni a vela sono del tutto sprovviste di invasi. Nelle competizioni vengono utilizzate soprattutto quest'ultime, che in tal modo continueranno a essere considerate ido-