Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/54: Revisione dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) · 6 pagine

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CLASSIFICAZIONE

N. registrazione/dossier

L'articolo 54 prevede limitazioni alla circolazione con moto d'acqua (cpv. 1). L'utilizzo di quest'ultime sulle acque svizzere sarà consentito unicamente all'interno delle superfici appositamente autorizzate dai Cantoni (cpv. 2). Nel 2001 è già stata introdotta nell'ONI una disposizione analoga per i kite surf. L'apertura di superfici alla circolazione con moto d'acqua sarà soggetta a limitazioni intese a tutelare gli altri utenti e l'ambiente.

Nel capoverso 3 la circolazione con moto d'acqua nelle zone rivierasche (fino a 300 m di distanza dalla riva) sarà limitata ai corridoi di lancio appositamente autorizzati e contrassegnati. La limitazione serve a tutelare gli altri utenti, come ad esempio i bagnanti, o le superfici acquatiche sensibili (canneti che ospitano luoghi di nidificazione ecc.).

Nel capoverso 5 sarà fissato l'orario durante il quale sarà consentita la circolazione con moto d'acqua. Essendo sprovviste di illuminazione e di fari, le moto non sono visibili agli altri utenti nell'oscurità e in condizioni di cattiva visibilità. Inoltre, data l'assenza di fari, i conducenti di moto d'acqua non hanno alcuna possibilità di avvistare per tempo persone o oggetti in acqua (p.es. bagnanti, legname galleggiante ecc.). Nell'oscurità e in condizioni di cattiva visibilità costituiscono pertanto un pericolo per se stessi e per gli altri utenti.

L'efficacia di tali disposizioni dovrà essere verificata nella pratica. Le moto d'acqua possono coprire distanze praticamente illimitate e raggiungere velocità decisamente più elevate rispetto ai kite surf. Inoltre, sono in grado di inoltrarsi in acque basse grazie al loro modo di propulsione ed è particolarmente facile manovrarle come pure metterle e toglierle dall'acqua. A causa di queste caratteristiche è difficile per le forze dell'ordine svolgere controlli efficaci. Sussiste quindi il rischio di abusi.

Gli altri capoversi restano immutati sul piano del contenuto.

Nell'attuale art. 84 cpv. 1 i modelli dei permessi di condurre sono indicati singolarmente ("modello 1 o 2 riprodotto nell’allegato 5"). In futuro l'articolo conterrà un rinvio generico ai "modelli riprodotti nell'allegato 5", tenuto conto dei preparativi in atto nei Cantoni per introdurre il permesso di condurre in formato carta di credito nel settore della navigazione. La sua introduzione implicherà l'integrazione di un modello supplementare nell'allegato 5. La definizione della forma e del contenuto dei modelli è di competenza del DATEC.

L'art. 86 cpv. 2 prevede già la possibilità di sostenere l'esame per il conseguimento del permesso di condurre in un Cantone diverso da quello di domicilio dietro apposita domanda e previo consenso dell'autorità cantonale competente. L'articolo non specifica tuttavia che la domanda può essere respinta unicamente per motivi validi. Una mancanza, questa, che in passato ha causato diversi problemi e cui si intende ora ovviare completando di conseguenza il capoverso 2.

Nell'art. 107a cpv. 1, che enumera le disposizioni ONI non applicabili alle imbarcazioni sportive, sarà indicato in futuro anche l'articolo 108 capoversi 1 e 2.

A seguito dell'allineamento della normativa svizzera alla Direttiva 94/25/CE, in futuro le imbarcazioni sportive non dovranno più essere dotate di recipienti per la raccolta delle acque di scarico dei locali di soggiorno e delle installazioni per la cucina (obbligo attualmente previsto dall'art. 108 cpv. 1). Sarà altresì soppresso l'obbligo di prevedere a bordo recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi. In futuro le imbarcazioni sportive dovranno essere dotate unicamente di recipienti per la raccolta delle acque di scarico degli impianti sanitari.