Avamprogetto 1 (Decreto federale)
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 4 pagine
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Art. 18 rubrica e cpv. 2
Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale
2 Necessita di una patente di commercio di armi anche chi, a titolo professionale, ripara o modifica armi da fuoco, relative parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.
Art. 18b (nuovo) Contrassegno di munizioni
1 I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d’imballaggio delle munizioni.
2 Le unità elementari d’imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero devono essere munite ciascuna di un proprio contrassegno.
Art. 21 cpv. 1, 3 frase introduttiva e 4 (nuovo)
1 I titolari di patenti di commercio di armi tengono una contabilità relativa a fabbricazione, riparazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo.
3 I documenti ai sensi del capoverso 2 vanno trasmessi all’autorità cantonale competente per la gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 2:
4 L’autorità competente conserva i documenti ai sensi del capoverso 2 per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 22c (nuovo) Controllo delle bollette di scorta da parte dell’Amministrazione
federale delle dogane
L’Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verificare se le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta corrispondono effettivamente alle armi da fuoco destinate all’esportazione, alle relative parti essenziali o alle munizioni.
Art. 31 cpv. 1 lett. d (nuova) e cpv. 3
1 L’autorità competente procede al sequestro di:
d. armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati ai sensi dell’articolo 18a.
3 L’autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:
a. esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o