Avamprogetto 1 (Decreto federale)
Consultazione 2008/67: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
b. se gli oggetti di cui all’articolo 1 lettera d sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010.
Art. 32a cpv. 2 (nuovo)
2 I Cantoni gestiscono un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisizione di armi da fuoco.
Art. 32b cpv. 5 (nuovo)
5°Il sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:
a. generalità e numero di registro dell’acquirente e dell’alienante;
b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma, nonché data dell’alienazione.
Art. 32c cpv. 3bis(nuovo)
3bis I dati del sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 possono essere comunicati su richiesta alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 33 rubrica, cpv. 1 lett. a, f e fbis (nuova), cpv. 3 lett. a e c (nuova)
Delitti e crimini
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a. senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
f. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi e munizioni senza munirli di un contrassegno ai sensi dell’articolo 18a o 18b;
fbis. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi e munizioni non contrassegnati conformemente all’articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero;
3 È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e a titolo professionale:
a. aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;