Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/68: 02.440 Iniziativa parlamentare. LEF. Crediti privilegiati dei dipendenti in caso di fallimento. Limitazione · 6 pagine
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2 Elementi essenziali del progetto
2.1 Situazione iniziale
Attualmente, l’articolo 219 capoverso 4 lettera a LEF colloca nella prima classe i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale5, questa disposizione accorda il privilegio della prima classe solo ai crediti dei dipendenti che sono effettivamente subordinati al datore di lavoro in fallimento. Il rapporto di subordinazione viene meno allorché un lavoratore gode di un’ampia autonomia e indipendenza, per esempio se è direttore o membro di direzione.
Questo sistema è insoddisfacente, in quanto vi sono lavoratori che, benché subordinati al loro datore di lavoro, percepiscono stipendi particolarmente elevati (p. es. consulenti in investimenti, calciatori, piloti). Nonostante siano considerevolmente superiori al fabbisogno di chi li percepisce, in caso di fallimento tali stipendi sono considerati di prima classe, ciò che generalmente va a scapito degli altri creditori.
Per la Commissione, il privilegio illimitato accordato attualmente ai crediti dei lavoratori non è una misura equa e occorre pertanto limitarlo in termini assoluti per quel che riguarda i salari.
Una soluzione del genere corrisponde del resto alla proposta formulata dal gruppo di esperti «procedura concordataria», istituito nell’estate del 2003 dall’Ufficio federale di giustizia per esaminare la necessità di modificare il diritto in materia di insolvenza. Nel suo rapporto del giugno 2008, il gruppo di esperti ha proposto che il privilegio venga limitato a un importo di 100 000 franchi per lavoratore6.
2.2 Commento alla modifica proposta
La limitazione del privilegio dei crediti salariali ruota principalmente attorno alla questione riguardante l’importo concreto del limite massimo. Occorre inoltre stabilire se la giurisprudenza del Tribunale federale – che, come detto, accorda il privilegio della prima classe solo ai crediti dei lavoratori che sono effettivamente subordinati al datore di lavoro in fallimento – debba essere integrata nella legge, oppure se il (limitato) privilegio salariale debba valere ormai per tutti i lavoratori.
5 DTF 118 III 46 consid. 2 (riassunto della giurisprudenza)
6 Rapporto e avamprogetto del gruppo di esperti procedura concordataria, Berna, giugno 2008, p. 24 (questo documento non è disponibile in italiano; http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_schkg.ht ml).