Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/68: 02.440 Iniziativa parlamentare. LEF. Crediti privilegiati dei dipendenti in caso di fallimento. Limitazione · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
2.2.1 Importo massimo
Il progetto definisce un importo massimo a concorrenza del quale i crediti, in caso di fallimento, saranno collocati in prima classe. L’importo massimo viene fissato sulla base dell’importo massimo annuo del guadagno assicurato conformemente all’assicurazione infortuni obbligatoria (art. 22 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni [OAINF]7), che ammonta attualmente a 126 000 franchi e che il Consiglio federale adegua regolarmente al rincaro (ultimo adeguamento: 1° gennaio 20088).
Il vantaggio principale di questo rinvio dinamico all’OAINF è dato dal fatto che non è necessario modificare la LEF per adeguare al rincaro l’importo massimo del credito privilegiato; l’adeguamento avverrà infatti automaticamente ogni qual volta verrà modificato l’articolo 22 capoverso 1 OAINF. D’altronde, il rinvio all’importo massimo annuo assicurato conformemente all’assicurazione infortuni obbligatoria è coerente con diverse altre leggi federali. È il caso, ad esempio, della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione9, che prende come riferimento questo importo massimo per fissare il guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1, secondo periodo) e per determinare l’indennità per insolvenza (art. 52 cpv. 1, primo periodo), nonché della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità10, che fa dipendere l’importo dell’indennità giornaliera (art. 24 cpv. 1) dall’importo massimo secondo la LAINF.
Così come proposto, l’importo massimo appare giustificato anche dal punto di vista materiale. Alla base dell’articolo 219 capoverso 4 lettera a LEF vi è una volontà di protezione sociale: in caso di fallimento del datore di lavoro, si dà infatti la priorità al lavoratore affinché percepisca il guadagno del proprio lavoro normalmente necessario al suo sostentamento. Le stesse considerazioni valgono per le citate disposizioni della legislazione in materia di assicurazioni sociali, che fanno in modo che in caso di evento assicurato il lavoratore riceva, entro un determinato limite, ciò che è necessario a coprire il suo normale fabbisogno. In tutti i casi, si tratta di rimediare a uno svantaggio con una compensazione che, pur essendo per principio dipendente dal percepimento di un salario, viene limitata per evitare una compensazione eccessiva in taluni casi. Occorre infine rilevare che l’importo massimo di 126 000 franchi, fissato nell’articolo 22 capoverso 1 OAINF, si riferisce al guadagno annuale, mentre l’articolo 219 capoverso 4 lettera a LEF riguarda i crediti che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (ossia metà anno). L’importo massimo proposto per il privilegio in caso di fallimento corrisponde quindi, almeno per quel che riguarda il salario mensile di base, al doppio dell’importo massimo del guadagno assicurato ai sensi dell’OAINF, così come chiede l’iniziativa parlamentare.
Per chiarezza, va rilevato che il rinvio all’importo massimo annuo del guadagno assicurato conformemente all’assicurazione infortuni, che la Commissione propone d’iscrivere nell’articolo 219 capoverso 4 lettera a LEF, è un rinvio all’importo fissato in cifre assolute nell’articolo 22 capoverso 1 OAINF, indipendentemente dal salario reale del lavoratore o del suo salario determinante ai sensi dell’articolo 22 OAINF. Questi due ultimi valori non entrano in considerazione quando si tratta di
7 RS 832.202
8RU 2007 3667
9 RS 837.0
10 RS 831.20