Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/68: 02.440 Iniziativa parlamentare. LEF. Crediti privilegiati dei dipendenti in caso di fallimento. Limitazione · 6 pagine

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determinare l’importo massimo del privilegio in materia di fallimento, che si ottiene invece facendo riferimento all’importo massimo annuo assicurato.

Sul piano pratico, la maggior parte dei lavoratori non sarà toccata dal limite, fissato in cifre assolute, dei crediti privilegiati. Infatti, la somma dei crediti salariali sorti su sei mesi e di altri eventuali crediti (tredicesima mensilità, gratifiche) supererà raramente i 126 000 franchi.

È necessario, infine, che i crediti che il lavoratore può far valere per la restituzione delle garanzie non siano sottomessi all’importo limite proposto: si tratta di valori patrimoniali anticipati dallo stesso lavoratore che, in caso di fallimento, devono essere privilegiati in tutti i casi e nella loro totalità. A tale scopo viene inserita una nuova lettera abis che, sul piano materiale, corrisponde all’attuale legislazione.

2.2.2 Rapporto di subordinazione

La seconda questione riguarda l’opportunità d’iscrivere esplicitamente nella legge la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale solo i lavoratori effettivamente subordinati al loro datore di lavoro possono beneficiare del privilegio previsto dall’articolo 219 capoverso 4 lettera a LEF. La Commissione rinuncia a questa possibilità, ritenendo che la nuova formulazione non rimetta in causa la giurisprudenza del Tribunale federale e che sia preferibile lasciare ai tribunali la flessibilità necessaria per trovare una soluzione appropriata per ogni singolo caso.

2.2.3 Diritto transitorio

Per ragioni pratiche, la gerarchia dei privilegi è stabilita in applicazione del diritto vigente al momento della dichiarazione del fallimento, del pignoramento o della moratoria concordataria. Il diritto transitorio inerente alla reintroduzione dei privilegi in materia di fallimento per le assicurazioni sociali ha seguito parimenti questo principio incontestato (modifica della LEF del 24 marzo 2000)11.

3 Ripercussioni

Le modifiche proposte non incidono sulle finanze né sugli effettivi del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4 Costituzionalità

La competenza della Confederazione per legiferare in materia di diritto civile si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale12.

11 RU 2000 2531

12 RS 101