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Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 5 pagine

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Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 65 capoverso 2, 77 capoverso 2, 80 capoversi 1 e 2, 95 capoverso 1, 104 capoverso 1, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoversi 2 e 3, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettere a e b, 122 capoverso 1, 130 capoverso 1 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del ....2 decreta:

Art. 1 Scopo

Il numero unico d’identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese e a migliorare lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici. Esso crea i presupposti per facilitare lo scambio elettronico di dati e serve a ridurre gli oneri amministrativi delle imprese.

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina l’attribuzione e l’utilizzo dell’IDI nonché la gestione e l’utilizzazione del registro d’identificazione delle imprese (registro IDI).

Art. 3 Campo d’applicazione

La presente legge si applica a tutti i servizi IDI e a tutte le unità IDI.

Art. 4 Definizioni

1 Ai sensi della presente legge s’intende per:

a. IDI: numero d’identificazione invariabile e «non parlante» che identifica in modo univoco un’unità IDI ma che non consente di trarre conclusioni sull’unità IDI cui si riferisce;

RS ..........

1 RS 101

2 FF 2009 ....... 2008–......