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Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 5 pagine

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Versione per la consultazione LIDI

b. Unità IDI:

1. tutte le unità giuridiche iscritte nel registro di commercio;

2. tutte le persone soggette al pagamento delle imposte e delle tasse fissate e riscosse dalla Confederazione o dalle istituzioni relative;

3. tutte le persone fisiche che esercitano un’attività di natura commerciale o una libera professione non contemplate nei numeri 1 e 2;

4. tutte le comunità di persone senza capacità giuridica propria che devono essere identificate per scopi amministrativi;

5. tutte le persone giuridiche straniere o internazionali che hanno una sede sociale in Svizzera o devono essere identificate in modo univoco in applicazione delle disposizioni del diritto svizzero;

6. tutte le imprese e le persone soggette a una legislazione in materia di agricoltura, selvicoltura, epizoozie, protezione degli animali o derrate alimentari che devono essere identificate per scopi amministrativi;

7. tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate in modo univoco per via dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici;

8. tutte le istituzioni che svolgono un compito di diritto pubblico.

c. Servizi IDI: unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché istituzioni che svolgono un compito di diritto pubblico, che gestiscono raccolte di dati sulle unità IDI.

2 Il Consiglio federale può precisare ulteriormente le unità IDI.

Art. 5 Attribuzione dell’IDI

1 L’Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce un IDI a ciascuna unità IDI.

2 La base di attribuzione è costituita dalla notifica delle caratteristiche da parte di un servizio IDI.

3 Ciascun IDI è attribuito una sola volta.

4 L’attribuzione dell’IDI è gratuita.

Art. 6 Utilizzo dell’IDI

1 In relazione all’IDI, i servizi IDI sono tenuti a:

a. riconoscerlo quale identificatore;

b. gestirlo nelle loro raccolte di dati;

c. utilizzarlo nello scambio di dati tra di loro e con le unità IDI.

2 Le unità IDI possono utilizzare l’IDI negli scambi tra di loro o con un servizio IDI.

3 Il Consiglio federale può esonerare singoli servizi IDI dall’obbligo di gestire e utilizzare l’IDI.