Progetto
Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 5 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Versione per la consultazione LIDI
b. Unità IDI:
1. tutte le unità giuridiche iscritte nel registro di commercio;
2. tutte le persone soggette al pagamento delle imposte e delle tasse fissate e riscosse dalla Confederazione o dalle istituzioni relative;
3. tutte le persone fisiche che esercitano un’attività di natura commerciale o una libera professione non contemplate nei numeri 1 e 2;
4. tutte le comunità di persone senza capacità giuridica propria che devono essere identificate per scopi amministrativi;
5. tutte le persone giuridiche straniere o internazionali che hanno una sede sociale in Svizzera o devono essere identificate in modo univoco in applicazione delle disposizioni del diritto svizzero;
6. tutte le imprese e le persone soggette a una legislazione in materia di agricoltura, selvicoltura, epizoozie, protezione degli animali o derrate alimentari che devono essere identificate per scopi amministrativi;
7. tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate in modo univoco per via dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici;
8. tutte le istituzioni che svolgono un compito di diritto pubblico.
c. Servizi IDI: unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché istituzioni che svolgono un compito di diritto pubblico, che gestiscono raccolte di dati sulle unità IDI.
2 Il Consiglio federale può precisare ulteriormente le unità IDI.
Art. 5 Attribuzione dell’IDI
1 L’Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce un IDI a ciascuna unità IDI.
2 La base di attribuzione è costituita dalla notifica delle caratteristiche da parte di un servizio IDI.
3 Ciascun IDI è attribuito una sola volta.
4 L’attribuzione dell’IDI è gratuita.
Art. 6 Utilizzo dell’IDI
1 In relazione all’IDI, i servizi IDI sono tenuti a:
a. riconoscerlo quale identificatore;
b. gestirlo nelle loro raccolte di dati;
c. utilizzarlo nello scambio di dati tra di loro e con le unità IDI.
2 Le unità IDI possono utilizzare l’IDI negli scambi tra di loro o con un servizio IDI.
3 Il Consiglio federale può esonerare singoli servizi IDI dall’obbligo di gestire e utilizzare l’IDI.