Progetto

Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Versione per la consultazione LIDI

Art. 15 Esecuzione

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione. Essi le comunicano al Dipartimento federale dell’interno.

Art. 16 Disposizioni transitorie

1 I servizi IDI sono tenuti a inserire l’IDI nella proprie raccolte di dati entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

2 Il Consiglio federale designa le raccolte di dati in cui l’IDI deve essere iscritto entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

3 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, l’IDI sostituisce tutti i numeri d’identificazione delle unità IDI utilizzati finora negli scambi tra i servizi IDI e le unità IDI. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e disciplina i termini.

4 Ciascun Cantone designa un servizio che funge da servizio di coordinamento nei confronti dell'UST fino all'introduzione completa dell'IDI.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 23 giugno 20004 sugli avvocati è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

3 I dati necessari per l’attribuzione e l’utilizzo del numero d’identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del ...5 sul numero d’identificazione delle imprese sono comunicati inoltre all’Ufficio federale di statistica.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

... In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

4 RS 935.61

5 RS ... (FF 2009 ...)