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Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 5 pagine
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Versione per la consultazione LIDI
Art. 7 Registro IDI
1 Il registro IDI è gestito dall’UST.
2 Il registro IDI contiene i dati relativi alle caratteristiche seguenti delle unità IDI (dati IDI):
a. Caratteristiche di base:
1. IDI e status IDI;
2. nome e indirizzo;
3. numero d’identificazione del registro di commercio e status, se disponibili;
4. numero IVA, status IVA, inizio e fine dell’assoggettamento all'IVA, se disponibili;
b. Caratteristiche complementari: caratteristiche che definiscono più approfonditamente le unità IDI, in particolare denominazioni dell’unità IDI e informazioni relative all'attività economica della stessa;
c. Caratteristiche ausiliarie: caratteristiche tecnico-organizzative necessarie per la gestione del registro IDI, in particolare la data d’iscrizione nel registro.
3 Il Consiglio federale designa le caratteristiche complementari e ausiliarie.
Art. 8 Effetto giuridico dei dati IDI
I dati del registro IDI non producono alcun effetto giuridico.
Art. 9 Acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI
1 L’UST acquisisce i dati IDI relativi alle caratteristiche di base e alle caratteristiche complementari delle unità IDI traendoli dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), conformemente all'articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale, o ricorrendo alle informazioni dei servizi IDI.
2 Esso aggiorna costantemente i dati delle unità IDI e informa, su richiesta, gli altri servizi IDI in merito all’aggiornamento.
3 Esso può utilizzare i dati per aggiornare il RIS.
Art. 10 Notifica e rettifica dei dati IDI
1 I servizi IDI notificano all’UST:
a. i dati sulle caratteristiche di base e, se disponibili, sulle caratteristiche complementari delle nuove unità IDI;
b. qualsiasi modifica o rettifica dei dati IDI;