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Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 5 pagine

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Versione per la consultazione LIDI

Art. 7 Registro IDI

1 Il registro IDI è gestito dall’UST.

2 Il registro IDI contiene i dati relativi alle caratteristiche seguenti delle unità IDI (dati IDI):

a. Caratteristiche di base:

1. IDI e status IDI;

2. nome e indirizzo;

3. numero d’identificazione del registro di commercio e status, se disponibili;

4. numero IVA, status IVA, inizio e fine dell’assoggettamento all'IVA, se disponibili;

b. Caratteristiche complementari: caratteristiche che definiscono più approfonditamente le unità IDI, in particolare denominazioni dell’unità IDI e informazioni relative all'attività economica della stessa;

c. Caratteristiche ausiliarie: caratteristiche tecnico-organizzative necessarie per la gestione del registro IDI, in particolare la data d’iscrizione nel registro.

3 Il Consiglio federale designa le caratteristiche complementari e ausiliarie.

Art. 8 Effetto giuridico dei dati IDI

I dati del registro IDI non producono alcun effetto giuridico.

Art. 9 Acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI

1 L’UST acquisisce i dati IDI relativi alle caratteristiche di base e alle caratteristiche complementari delle unità IDI traendoli dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), conformemente all'articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale, o ricorrendo alle informazioni dei servizi IDI.

2 Esso aggiorna costantemente i dati delle unità IDI e informa, su richiesta, gli altri servizi IDI in merito all’aggiornamento.

3 Esso può utilizzare i dati per aggiornare il RIS.

Art. 10 Notifica e rettifica dei dati IDI

1 I servizi IDI notificano all’UST:

a. i dati sulle caratteristiche di base e, se disponibili, sulle caratteristiche complementari delle nuove unità IDI;

b. qualsiasi modifica o rettifica dei dati IDI;

3 RS 431.01