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Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 5 pagine
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Versione per la consultazione LIDI
c. la cessazione dell’attività economica dell’unità IDI.
2 I dati del registro di commercio sono ripresi senza essere modificati.
3 Il Consiglio federale può designare ulteriori servizi IDI i cui dati sono ripresi senza essere modificati.
4 Le unità IDI possono richiedere la rettifica dei loro dati.
Art. 11 Diffusione dei dati IDI
1 L’UST rende accessibile in Internet i dati IDI relativi alle caratteristiche di base delle unità IDI. Esso limita le possibilità di consultazione in linea di principio a consultazioni individuali.
2 Per la pubblicazione dell’IDI senza caratteristiche, il Consiglio federale può ammettere consultazioni collettive.
3 I dati di un’unità IDI sono pubblicati unicamente previa autorizzazione da parte di quest'ultima, a meno che un’altra legge non ne richieda la pubblicazione. È fatta salva la trasmissione dei dati ai servizi IDI.
4 I dati relativi alle caratteristiche complementari sono resi accessibili unicamente ai servizi IDI.
5 I dati relativi alle caratteristiche ausiliarie sono accessibili unicamente all’UST.
Art. 12 Cancellazione dei dati IDI
1 Se un’unità IDI ha cessato la propria attività economica, l’UST la contrassegna come cancellata nel registro IDI a meno che un’altra disposizione della legislazione federale non ne vieti la cancellazione.
2 I dati cancellati restano accessibili in Internet al massimo per altri sei anni.
Art. 13 Protezione e sicurezza dei dati
1 La gestione e l’utilizzo dell’IDI da parte di servizi differenti dai servizi IDI è concessa unicamente se l’IDI è pubblicato nel registro IDI o l’unità IDI interessata ha dato l'approvazione.
2I servizi IDI sono responsabili della protezione e della sicurezza dei dati nell’ambito della gestione e dell’utilizzo dell’IDI.
3 L’UST adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nell’ambito della gestione e dell’utilizzo del registro IDI.
Art. 14 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.