Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 10 pagine
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Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)
4.3 Articoli 7 - 10: Registro IDI, effetto giuridico dei dati IDI, acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI, notifica e rettifica dei dati IDI
I Cantoni di ZH, BE, BS, SG e AG, l’UDC, l’USAM, l’USC e l’Associazione dei Comuni svizzeri si chiedono perché la gestione del nuovo registro IDI sia affidata all’UST e non all’Ufficio federale del registro di commercio, anche in vista del fatto che l’IDI dovrà sostituire il numero del registro di commercio.
In relazione al contenuto dei dati del registro IDI, vari Cantoni, tra cui LU e VS, evidenziano l’importanza di una standardizzazione delle caratteristiche delle imprese rilevate e anche qui sono menzionati gli standard eCH. Alcuni Cantoni come BE, UR, GR e TG auspicano indicazioni più concrete nel progetto sulle caratteristiche complementari e ausiliarie delle unità IDI. Vari pareri chiedono l’iscrizione di caratteristiche supplementari nel registro IDI, mentre altri sono assolutamente contrari. A più riprese è precisata anche l’importanza dell’attualità dei dati sia nel RIS che nel registro IDI. Nel progetto di legge, i servizi IDI sono tenuti a notificare all’UST i dati sulle caratteristiche nonché qualsiasi modifica o rettifica. L’UST invece informa i servizi IDI in merito agli aggiornamenti solo su richiesta. Per alcuni partecipanti, tra cui ZG, GR, GE e l’Unione svizzera degli imprenditori, è presumibile che ciò potrebbe dar adito a dati incompleti o scorretti: sono pertanto auspicabili indicazioni complementari su questo punto nonché sui dettagli operativi della registrazione e dell’aggiornamento dei dati.
In relazione a questi articoli sono menzionate a più riprese in particolare le casse di compensazione in qualità di servizi IDI. Non si deve assolutamente addossare alle casse compiti supplementari, come l’obbligo di rilevare o addirittura di verificare i dati IDI, dal momento che ciò comporterebbe un notevole onere amministrativo supplementare e costi corrispondenti. Un altro argomento riguarda gli uffici cantonali dell’agricoltura, che praticano già un intenso scambio elettronico di dati con l’Ufficio federale dell’agricoltura. Siccome le strutture necessarie sono costantemente migliorate e ampliate, si vorrebbe utilizzarle, nei limiti del possibile, anche per la trasmissione di dati in relazione all’IDI.
4.4 Articoli 11 - 13: Diffusione dei dati IDI, cancellazione dei dati IDI, protezione e sicurez-
za dei dati
Sulle prescrizioni del progetto concernenti la diffusione dei dati IDI vi è divergenza di opinioni: gli uni (in particolare i Cantoni di ZH, BE, BS e SG a alcune associazioni mantello, come la FMH) vorrebbero limitare maggiormente le possibilità, poiché temono svantaggi per le imprese e una pubblicazione su Internet suscita in loro delle perplessità. Altri (come BS e alcune associazioni provenienti dal settore informatico, in particolare swissT.net) sono invece favorevoli a una pubblicazione delle caratteristiche più estesa del previsto e anche alla possibilità di consultazioni di massa senza restrizioni per sgravare amministrativamente i futuri utenti, conformemente allo scopo stesso dell’IDI.
Quanto alla cancellazione di IDI dal registro IDI nonché a un’eventuale futura reiscrizione di un’unità IDI sussistono numerosi interrogativi, espressi dai Cantoni ZH, BS, AG, AR e da altre associazioni, in relazione alla conformità delle prescrizioni concernenti i termini di conservazione dei dati nel registro IDI e nel registro di commercio.
In merito alle disposizioni concernenti la protezione dei dati, da parte di ZH, BE, BS, SG, AG, UDC, economiesuisse, l’USAM, l’USC si teme che la prassi attuale possa essere allentata. Non potrebbe essere garantita una protezione adeguata dei dati personali delle imprese non iscritte nel registro di commercio in particolare a livello fiscale. È inoltre attirata l’attenzione sul fatto che in futuro i servizi IDI avrebbero accesso a dati non disponibili oggi, il che potrebbe portare a “imprese trasparenti”. Inoltre i dati IDI non devono poter essere utilizzati in modo abusivo o per scopi di marketing e pubblicità né essere consegnati ad altri Stati.
4.5 Articoli 14 - 18: Disposizioni d’esecuzione, esecuzione, disposizioni transitorie, modi-
fica del diritto vigente, referendum ed entrata in vigore
Quattordici Cantoni (ZH, BE, UR, OW, NW, ZG, BL, SG, GR, TG, TI, VD, VS, JU) e varie associazioni, tra cui economiesuisse, attirano l’attenzione sul fatto che i termini menzionati per l’attuazione (cinque