Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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con derrate alimentari. Anche nel settore dei prodotti il diritto comunitario prevede diverse procedure di notifica e un sistema di allarme rapido. Se vuole parteciparvi, la Svizzera dovrà adeguare anche in questo settore il proprio diritto a quello della CE.
Un simile adeguamento si impone anche indipendentemente dal fatto che la Svizzera possa o no partecipare ai sistemi della sicurezza alimentare e dei prodotti della CE. Per evitare che la Svizzera diventi una sorta di “isola dei prezzi elevati” in mezzo all’Europa, il Parlamento ha deciso di introdurre, mediante una revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), l’applicazione unilaterale del cosiddetto principio “Cassis de Dijon”. Secondo tale principio, le derrate alimentari e gli oggetti d’uso che si trovano lecitamente in commercio nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo possono circolare liberamente anche in Svizzera. L’esistenza di differenze eccessive tra la Svizzera e l’UE per quanto riguarda le esigenze poste ai prodotti può comportare problemi (discriminazione dei produttori svizzeri, certezza del diritto ecc.). Armonizzando il diritto svizzero dei prodotti con quello della CE, questi problemi possono essere attenuati in modo consistente.
Se gli attuali negoziati tra la Svizzera e la CE non dovessero portare alla conclusione di un accordo nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, si tratterà di non mettere in pericolo gli accordi bilaterali esistenti conclusi con la CE nel 1999. Più la legislazione svizzera in questi settori sarà armonizzata con il diritto comunitario e meno problemi potranno nascere nel commercio transfrontaliero. Anche in quest’ottica la proposta revisione della legge sulle derrate alimentari è indispensabile.
L'avamprogetto di revisione si orienta al regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le derrate alimentari e alla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti per quanto concerne gli oggetti d’uso. I principi di base di tali atti devono essere ripresi nel diritto svizzero.
Nel dettaglio si tratta di riprendere le nozioni e le definizioni del diritto comunitario, di introdurre il divieto d’inganno per determinati oggetti d’uso, di sancire in modo esplicito il principio di precauzione e di rinunciare ai valori di tolleranza per microorganismi, sostanze estranee e componenti. Si rinuncerà pure al principio positivo. Secondo la nuova regolamentazione, le derrate alimentari sono commerciabili anche quando non sono né definite sotto una denominazione specifica nel diritto regolamentare né autorizzate dall’UFSP. L’unico criterio è che siano sicure. Nel campo d’applicazione della legge sulle derrate alimentari rientrerà anche l’acqua di docce e piscine.
L’attuazione dell'avamprogetto di legge richiede solo poche risorse supplementari per la Confederazione e i Cantoni. Risorse supplementari sarebbero tuttavia necessarie se si riuscisse a concludere con la CE un accordo nel settore delle derrate alimentari. In tal caso, le uscite supplementari sarebbero però compensate da un miglioramento della sicurezza alimentare e dei prodotti, come pure da considerevoli vantaggi economici per la Svizzera. Se si dovesse giungere alla conclusione di un accordo con la CE, il relativo messaggio sarà sottoposto al Parlamento in sede separata.