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Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 3 pagine

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Ordinanza sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 1, 9 capoverso 3, 10 capoverso 4 e 17 della legge del 19 dicembre 20081 sul trasporto di merci,

ordina:

Art. 1 Termini di consegna

1 Il committente e l’impresa concordano il termine di consegna.

2 Se non è concordato, il termine di consegna non deve superare:

a. per le messaggerie:

1. fino a 301 chilometri, 24 ore,

2. da 301 chilometri, 36 ore;

b. per la piccola velocità:

1. fino a 200 chilometri, 36 ore,

2. da 200 chilometri, 48 ore.

3 In caso di cambio di binario durante il percorso, il termine di consegna per ogni cambio è prorogato di:

a. 12 ore, per le messaggerie;

b. 24 ore, per la piccola velocità.

4 Sono considerati giorni festivi, durante i quali il decorso del termine di consegna è sospeso, il Capodanno, il Venerdì santo, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il giorno di Santo Stefano, come anche le feste cantonali.

Art. 2 Prescrizione

Le pretese fondate sul contratto d’utilizzazione di veicoli e il contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

Art. 3 Cose trovate

1Chi trova una cosa smarrita sull’area o in un veicolo di un’impresa deve consegnarla senza indugio al personale dell’impresa.

RS ..........

1 RS 742.40

2005–......