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Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 6 pagine
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Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia e del trasporto di autoveicoli accompagnati (OPTM)
del.......
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 21, 22 e 38 della legge federale del 22 marzo 19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin);
visto l’articolo 8 della legge del 19 dicembre 20082 sul trasferimento del traffico merci;
visto l’articolo 4 della legge del 19 dicembre 20083 sul trasporto di merci,
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Sezione 1: In generale
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il promovimento del traffico combinato, del traffico a carro completo isolato e del trasporto di autoveicoli accompagnati.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:
a. traffico combinato: il trasporto per ferrovia di container, autocarri accompagnati o non accompagnati, autotreni, autoveicoli articolati, rimorchi, semirimorchi, strutture amovibili (casse mobili), il trasbordo di merci da veicoli stradali o da natanti sul Reno alla ferrovia o viceversa, purché esso avvenga senza cambiamento di contenitore e sia agevolato da costruzioni, installazioni e impianti speciali;
b. traffico a carro completo isolato: trasporto di merci in carri ferroviari isolati o in piccoli gruppi di vagoni con almeno un movimento di manovra.
c. trasporto di autoveicoli accompagnati: il trasporto di veicoli a motore e dei loro autisti mediante ferrovia.
RS ..........
1 RS 725.116.2
2 SR .......
3 SR 2005–......