Progetto

Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

2L’impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. Deve custodire debitamente la cosa trovata.

3 Se la conosce, l’impresa deve avvisare la persona che ha perso la cosa.

4 Se nessuno rivendica la cosa trovata, dopo tre mesi l’impresa può venderla all’incanto pubblico. La cosa trovata, il cui il valore attuale non supera i 50 franchi, può essere venduta all’incanto o a trattative private dopo un mese. La vendita all’incanto deve essere pubblicata. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

5 Le cose trovate, che richiedono spese di conservazione o che sono esposte a rapido deterioramento, possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

Art. 4 Esecuzione

1Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Esso definisce le prescrizioni applicabili al trasporto delle merci pericolose per ferrovia, nel traffico nazionale e internazionale; emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 5 Diritto previgente:abrogazione

L’ordinanza del 5 novembre 19862 sul trasporto pubblico è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ......

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RU 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697