Progetto
Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 3 pagine
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2L’impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. Deve custodire debitamente la cosa trovata.
3 Se la conosce, l’impresa deve avvisare la persona che ha perso la cosa.
4 Se nessuno rivendica la cosa trovata, dopo tre mesi l’impresa può venderla all’incanto pubblico. La cosa trovata, il cui il valore attuale non supera i 50 franchi, può essere venduta all’incanto o a trattative private dopo un mese. La vendita all’incanto deve essere pubblicata. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.
5 Le cose trovate, che richiedono spese di conservazione o che sono esposte a rapido deterioramento, possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.
Art. 4 Esecuzione
1Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 Esso definisce le prescrizioni applicabili al trasporto delle merci pericolose per ferrovia, nel traffico nazionale e internazionale; emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 5 Diritto previgente:abrogazione
L’ordinanza del 5 novembre 19862 sul trasporto pubblico è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ......
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RU 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697