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Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 4 pagine
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Ordinanza sui binari di raccordo (OBR)
Modifica del ....
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 26 febbraio 19921 sui binari di raccordo è modificata come segue:
Ingresso terzo comma
visti gli articoli 18 e 38 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente
l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata,
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFT».
Art. 2 Prescrizioni in materia di sicurezza
1 Le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici sono applicabili anche alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.
2 Il Dipartimento può stabilire deroghe mediante ordinanza.
Art. 2a Vigilanza
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può delegare a terzi le attività di vigilanza.
Art. 3 Svolgimento dell’esercizio ferroviario e estensione futura degli impianti ferroviari
Lo svolgimento dell’esercizio ferroviario e l’estensione futura degli impianti ferroviari non sono compromessi segnatamente se il raccordo corrisponde alle concezioni del gestore dell’infrastruttura o dell’impresa ferroviaria in materia di costruzione ed esercizio.
RS ..........
1 RS 742.141.51
2 RS 725.116.2
2009–......