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Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 4 pagine

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Ordinanza sui binari di raccordo (OBR)

Modifica del ....

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 26 febbraio 19921 sui binari di raccordo è modificata come segue:

Ingresso terzo comma

visti gli articoli 18 e 38 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente

l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata,

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFT».

Art. 2 Prescrizioni in materia di sicurezza

1 Le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici sono applicabili anche alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.

2 Il Dipartimento può stabilire deroghe mediante ordinanza.

Art. 2a Vigilanza

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può delegare a terzi le attività di vigilanza.

Art. 3 Svolgimento dell’esercizio ferroviario e estensione futura degli impianti ferroviari

Lo svolgimento dell’esercizio ferroviario e l’estensione futura degli impianti ferroviari non sono compromessi segnatamente se il raccordo corrisponde alle concezioni del gestore dell’infrastruttura o dell’impresa ferroviaria in materia di costruzione ed esercizio.

RS ..........

1 RS 742.141.51

2 RS 725.116.2

2009–......