Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici eabusi di mercato)

Compendio

Le operazioni insider, la manipolazione dei corsi, la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle partecipazioni come pure altri comportamenti di abuso di mercato possono ripercuotersi sui corsi a un punto tale da influenzare il gioco dell’offerta e della domanda. Un’analisi delle disposizioni sui reati borsistici e sull’abuso di mercato ne ha evidenziato la necessità di una rielaborazione dal profilo materiale e procedurale. Nell’insieme il presente progetto propone norme più maneggevoli che sanzionano in maniera efficiente i comportamenti illeciti sul mercato e tengono conto delle regolamentazioni internazionali. Sia rispetto alla legislazione in vigore, sia in un raffronto trasversale con il diritto europeo il progetto propone numerose importanti innovazioni che si ripercuoteranno positivamente sulla reputazione della piazza finanziaria svizzera.

La fattispecie del divieto di operazioni insider è oggetto di un nuovo ordinamento. Quella della manipolazione dei corsi permane per l’essenziale invariata. Sia il divieto di operazioni insider, sia anche la manipolazione dei corsi, che secondo la legislazione in vigore sono sanzionati dal Codice penale, dovranno d’ora in poi essere assunti nella legge sulle borse. L’adempimento della fattispecie qualificata di manipolazione dei corsi e di operazioni insider vanno considerati come reati preliminari del riciclaggio di denaro in ossequio alle Raccomandazioni del GAFI e per rendere possibile la ratifica della Convenzione riveduta del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

Il progetto propone inoltre che il perseguimento di tutti i reati borsistici (operazioni insider, manipolazione dei corsi, violazione dell’obbligo di dichiarazione delle partecipazioni) sia di competenza del Ministero pubblico della Confederazione e che il loro giudizio sia devoluto al Tribunale penale federale e al Tribunale federale. Il corso delle istanze penali ne viene razionalizzato rispetto alla legislazione in vigore.

Il divieto, fondato sulla legislazione in materia di vigilanza, di comportamenti di manipolazione del mercato nocivi al mercato dei capitali dovrebbe d’ora in poi essere applicato anche alle persone non assoggettate. I partecipanti alla procedura di consultazione sono invitati a dire se, nell’ambito della vigilanza generale sui mercati finanziari, tutte le transazioni manipolatorie vere e proprie dovrebbero essere vietate per i non assoggettati o se, nell’ambito della vigilanza estesa sui