Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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mercati finanziari, il divieto deve essere limitato esclusivamente ad alcune fattispecie chiaramente definite.

Per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle partecipazioni, la competenza della sospensione dell’esercizio del diritto di voto deve essere trasferita dal giudice civile alla FINMA e completata con un divieto di acquisto supplementare. L’obbligo di pubblicità si applica a tutti i partecipanti al mercato già nel quadro della legislazione in vigore. Anche in questo ambito la FINMA deve disporre di strumenti di vigilanza preventiva, corrispondenti al principio di proporzionalità. La multa nei confronti delle persone fisiche deve essere adeguata all’importo generale delle multe della legge sulle borse.

Per quanto riguarda la sospensione dell’esercizio del diritto di voto in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione in ambito di offerte pubbliche di acquisto la competenza dovrà d’ora in poi spettare alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, visto che dal 1° gennaio 2009 essa ha la competenza di emanare decisioni di prima istanza.