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Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 6 pagine

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efficaci dal profilo qualitativo e che soddisfano esigenze elevate. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce i requisiti che tali misure devono soddisfare.

2Sono inoltre deducibili le spese per lavori di conservazione di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d’intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.

Art. 32b (nuovo) Immobili locati e affittati

1Il contribuente che possiede immobili privati locati o affittati può dedurre:

a. le spese di manutenzione;

b. le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione;

c. i premi d’assicurazione;

d. le spese d’amministrazione da parte di terzi.

2Se l’immobile è locato o affittato solo in parte possono essere dedotte unicamente le spese afferenti alla parte locata o affittata.

3Se l’immobile è utilizzato temporaneamente in proprio le spese possono essere dedotte proporzionalmente alla durata della locazione o dell’affitto rispetto all’utilizzazione in proprio.

4L’utilizzazione dell’immobile nel quadro di un’attività lucrativa indipendente è equiparata alla locazione.

5Le spese ai sensi dell’articolo 32a sono sempre interamente deducibili.

6Invece della somma effettiva delle spese e dei premi, il contribuente può avvalersi di una deduzione forfettaria. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione forfettaria.

Art. 33 cpv. 1 lett. a e cpv. 3–5 (nuovi)

1Sono dedotti dai proventi:

a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21; non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con terzi;

3Per i contribuenti che hanno acquistato per la prima volta un immobile abitativo che serve durevolmente ed esclusivamente all’uso personale, la deducibilità degli interessi passivi maturati sui debiti privati di cui al capoverso 1 lettera a aumenta nell’anno fiscale successivo all’acquisto dell’immobile di:

a. 10 000 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

b. 5000 franchi per gli altri contribuenti.

4La deducibilità secondo il capoverso 3 diminuisce linearmente del 10 per cento nei 10 anni fiscali successivi.

5Se l’immobile è alienato o la sua utilizzazione è modificata, la deducibilità secondo il capoverso 3 decade a contare dall’anno fiscale successivo all’alienazione o alla