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Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 6 pagine
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3. Legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 10 cpv. 1 lett. c (nuova) e cpv. 3 lett. b
1Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
c. quali spese d’abitazione in un appartamento occupato dal proprietario o dall’usufruttuario: l’importo forfettario per le spese accessorie stabilito dal Consiglio federale.
3Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile; nel caso di un appartamento occupato dal proprietario o dall’usufruttuario il ricavo lordo corrisponde all’importo massimo delle spese di pigione per i coniugi;
Art. 11 cpv. 3 lett. f (nuovo)
3Non sono computati:
f. il valore locativo dell’appartamento occupato dal proprietario o dall’usufruttuario.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova