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Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 6 pagine

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modifica dell’utilizzazione, a meno che il contribuente acquisti entro un congruo termine un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

Art. 205c (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del …

Per i contribuenti che hanno acquistato per la prima volta un immobile abitativo per uso personale durevole ed esclusivo al massimo 10 anni prima dell’entrata in vigore della modifica del …, l’articolo 33 capoversi 3–5 si applica agli anni fiscali rimanenti dopo l’entrata in vigore.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 2 cpv. 1 lett. e (nuovo)

1I Cantoni riscuotono le seguenti imposte:

e. un’imposta sulle abitazioni secondarie ad uso personale (imposta sulle abitazioni secondarie).

Art. 7 cpv. 1, primo periodo

1Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. …

Art. 9 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 nonché cpv. 3bis–3quinquies(nuovi)

2Sono deduzioni generali:

a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi della sostanza imponibili in virtù dell’articolo 7;

3Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese d’investimento per misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente particolarmente efficaci dal profilo qualitativo e che soddisfano esigenze elevate. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in collaborazione con i Cantoni i requisiti che tali misure devono soddisfare.

3bisSugli immobili che fanno parte della sostanza privata i Cantoni possono prevedere deduzioni per la conservazione dei monumenti storici. In questo caso sono deducibili i costi non sussidiati di lavori di cura di monumenti storici nella misura in cui questi provvedimenti sono stati presi dal contribuente in virtù di disposizioni legali, d’intesa con le autorità o su loro ordine.

3terPer i contribuenti che hanno acquistato per la prima volta un immobile abitativo che serve durevolmente ed esclusivamente all’uso personale, la deducibilità degli interessi passivi maturati su debiti privati di cui al capoverso 2 lettera a aumenta nell’anno fiscale successivo all’acquisto dell’immobile di:

a. 10 000 franchi per i coniugi in comunione domestica;

3 RS 642.14