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Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 6 pagine
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b. 5000 franchi per gli altri contribuenti.
3quaterLa deducibilità secondo il capoverso 3terdiminuisce linearmente del 10 per cento nei 10 anni fiscali successivi.
3quinquiesSe l’immobile è alienato o la sua utilizzazione è modificata, la deducibilità secondo il capoverso 3terdecade a contare dall’anno fiscale successivo all’alienazione o alla modifica dell’utilizzazione, a meno che il contribuente acquisti entro un congruo termine un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.
Titolo prima dell’art. 12a
Capitolo 3a: Imposizione delle abitazioni secondarie
Art. 12a (nuovo)
1Le abitazioni secondarie ad uso personale che fanno parte della sostanza privata sottostanno a un’imposta cantonale nel Cantone in cui è situato l’immobile. Non sono considerate abitazioni secondarie ad uso personale le abitazioni secondarie che nel corso di un anno civile sono prevalentemente locate o affittate.
2L’imposta è determinata in base al valore determinante per l’imposta sulla sostanza prima della deduzione dei debiti.
3I proventi dalla locazione o dall’affitto sono esentati dall’imposta sul reddito.
4Il valore fiscale dell’immobile e i debiti ad esso afferenti sono esenti dall’imposta sulla sostanza. Per il calcolo di questi debiti, i debiti complessivi del contribuente sono ripartiti proporzionalmente al valore fiscale dell’immobile rispetto alla totalità degli attivi.
Art. 72i (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del …
1I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 2 capoverso 1 lettera e, 7 capoverso 1 primo periodo, 9 capoverso 2 lettera a e capoversi 3 e 3bis–3quinquies, nonché all’articolo 12a per la data dell’entrata in vigore della modifica del …
2Dopo l’entrata in vigore della modifica, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. In questo caso il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
Art. 78d (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del …
Per i contribuenti che hanno acquistato per la prima volta un immobile abitativo per uso personale durevole ed esclusivo al massimo 10 anni prima dell’entrata in vigore della modifica del …, l’articolo 9 capoversi 3ter–3quinquiessi applica agli anni fiscali rimanenti dopo l’entrata in vigore.