Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Diritto vigente
La legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) prevedono che il valore locativo dell’immobile destinato all’uso personale sia considerato come reddito in natura soggetto ad imposizione (valore locativo). L’imposizione del valore locativo è stata effettuata fin dall’introduzione di un’imposta federale diretta. Nel primo commento3 relativo al decreto concernente la riscossione di un’imposta per la difesa nazionale si sottolinea come faccia parte del reddito imponibile anche il valore locativo di un immobile o di un appartamento ad uso personale, ossia l’importo che il proprietario o l’usufruttuario dovrebbe spendere per la locazione di un oggetto simile. La LIFD ha ripreso questa normativa, nel senso che al suo articolo 21 capoverso 1 lettera b enumera come reddito da sostanza immobiliare imponibile «il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso personale in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito». Anche nei Cantoni l’utilizzazione in proprio di fondi rientra da sempre nei redditi imponibili.
Questo modo di vedere è prevalso indiscusso per decine di anni. Nel rapporto del 19944 della commissione di esperti incaricata di verificare l’applicazione del diritto fiscale a scopi di politica abitativa e fondiaria, a titolo rappresentativo della dottrina dominante in relazione all’imposizione del valore locativo si rileva che il sistema vigente a livello di Confederazione e Cantoni, con la possibilità di deduzione degli interessi passivi e delle spese di manutenzione e l’inammissibilità di deduzione del valore locativo, dalla prospettiva del diritto fiscale è materialmente giusto e garantisce un’imposizione conforme al principio dell’uguaglianza giuridica. A mente del principio di efficienza e per motivi fiscali, il valore locativo dovrebbe corrispondere al valore di mercato. Gli autori del rapporto osservano come un certo abbattimento sia sostenibile come strumento di promozione della proprietà abitativa (fino al 30 per cento secondo il Tribunale federale), ma solo con riferimento alle abitazioni primarie.
Il sistema attuale di imposizione del valore locativo ha ripercussioni favorevoli soprattutto per i contribuenti che abitano in un’abitazione propria con forte finanziamento di terzi, dato che i valori locativi da dichiarare si situano a un livello inferiore rispetto ai valori locativi del mercato. Ai valori locativi ridotti fa riscontro una serie di spese integralmente deducibili: spese di manutenzione sostenute, premi d’assicurazione, spese d’amministrazione da parte di terzi e interessi passivi. Nel caso di questi ultimi sussiste una restrizione, nel senso che la deduzione degli interessi passivi maturati sui debiti privati è soggetta a un limite superiore
1 RS 642.11
2 RS 642.14
3 Perret, Charles / Grosheintz, Pierre, Kommentar zur eidgenössischen Wehrsteuer, Zurigo 1941, pag. 59.
4 Bericht der Expertenkommission zur Prüfung des Einsatzes des Steuerrechts für wohnungs- und bodenpolitische Ziele, erstattet dem Eidgenössischen Finanzdepartement, Berna 1994, pag. 50.