Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/100: Legge federale concernente l'imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) · 46 pagine
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corrispondente al reddito imponibile della sostanza, più 50 000 franchi. Il diritto fiscale vigente si rivela pertanto fautore della proprietà abitativa, segnatamente nei casi in cui viene documentato un conto immobiliare negativo, ossia quando le spese deducibili legate alla proprietà abitativa superano il valore locativo. La deducibilità delle spese di manutenzione sarà ulteriormente ampliata dalla soppressione della prassi Dumont decisa dal Parlamento: a contare dal 1° gennaio 2010 in ambito di imposta federale diretta e dal 1° gennaio 2012 a livello cantonale, anche per le spese di riattazione intervenute nei primi cinque anni dopo l’acquisto di un immobile in stato di trascuratezza (spese legate all’acquisto) sarà possibile attuare una deduzione.
La legge federale sull’imposta federale diretta prevede inoltre che nella fissazione del valore locativo non si prendano unicamente in considerazione le circostanze locali, ma anche l’utilizzazione effettiva da parte del contribuente. Nel caso di grandi possibilità di utilizzazione, oggettivamente presenti ma soggettivamente non esercitate a causa delle circostanze (p. es. dopo la partenza dei figli dall’abitazione dei genitori), si concede una cosiddetta deduzione per sottoutilizzazione, che riduce il valore locativo. La metà circa dei Cantoni conosce disposizioni analoghe sulla sottoutilizzazione.
Alcuni Cantoni (ad esempio ZH, LU, VD, GE) applicano inoltre una normativa destinata ai casi di rigore, per sgravare i proprietari il cui valore locativo imponibile supera una determinata percentuale dei redditi imponibili complessivi.
1.2 Critiche mosse all’imposizione del valore locativo
Nel corso degli ultimi anni il sistema dell’imposizione del valore locativo è stato sempre più messo in discussione. È quanto attestano numerosi interventi parlamentari, modifiche di legge a livello cantonale e decisioni giudiziarie. Sono pure stati espressi dubbi sul senso e sullo scopo dell’imposizione di un reddito «fittizio». Il disagio di ampie cerchie nei confronti del sistema di imposizione è poi culminato nel lancio dell’iniziativa popolare «Abitazione in proprietà per tutti». Il relativo disegno è stato respinto in modo netto nella votazione popolare del 7 febbraio 1999 dal 58,7 contro il 41,3 per cento dei votanti5.
Un cambiamento del sistema di imposizione della proprietà abitativa sarebbe dovuto intervenire nel quadro del pacchetto fiscale 2001 (legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell’imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo). Il pacchetto prevedeva la promozione del mantenimento e della costituzione di proprietà abitativa invece dell’indebitamento. Esso è stato però respinto nella votazione popolare del 16 maggio 2004 dal 65,9 contro il 34,1 per cento dei votanti6.
5 FF 1999 2511
6 FF 2004 3529