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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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e. informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito alla comparsa e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi;

f. forniscono informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo seguono le istruzioni dell’Ufficio federale competente.

Art. 57 Rilevamenti e controlli

1Gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l'esecuzione della presente ordinanza, sempreché quest'ultima non disponga altrimenti.

2A tale scopo i suddetti organi o i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza.

3I suddetti organi o i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:

a. in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o con organismi contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all’articolo 52 capoverso 6;

b. utilizzano a titolo professionale merci che possono contenere tali organismi.

Art. 58 Altri organi

1Gli Uffici federali competenti possono delegare i compiti di loro competenza, elencati di seguito, ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:

a. Amministrazione federale delle dogane: controlli all'importazione, previa intesa, di cui all'articolo 17;

b. organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all’articolo 180 della legge sull’agricoltura o all’articolo 32 della legge sulle foreste: controlli delle particelle di produzione, rilascio dei passaporti delle piante di cui all’articolo 34 e controlli delle aziende di cui all’articolo 37;

c. servizi cantonali competenti: rilascio dei certificati fitosanitari di cui all'articolo 20.

2Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.

3Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti delle dogane, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti assistono gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie nello svolgimento dei loro compiti.