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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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Capitolo 8: Procedura di opposizione

Art. 59

Contro le decisioni prese in base all’articolo 52 capoversi 1 e 3 può essere mossa opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 60 Diritto previgente, abrogazione

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. ordinanza del 28 febbraio 200114 sulla protezione dei vegetali;

2. ordinanza del DFE del 12 novembre 200815 concernente i contributi federali ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito all’applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali all’interno del Paese.

Art. 61 Diritto vigente: modifiche

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 16 giugno 200616 concernente le tasse dell’Ufficio federale

dell’agricoltura

Art. 2 cpv. 2

9 Ordinanza del ... sulla protezione dei vegetali :

Abrogato Allegato punto 9 91. Rilascio di un passaporto delle piante50

9.2 Rilascio di un certificato fitosanitario50

9.3 Trattamento di una domanda d'importazione50

9.4 Controllo all'importazione per invio 20-200

2. Ordinanza del 3 giugno 200517 sugli emolumenti dell’Ufficio federale

Atti amministrativi giusta l'ordinanza del .... sulla protezione dei vegetali:

dell’ambiente Allegato 3 punto 3a a. Rilascio di un passaporto delle piante50

b. Rilascio di un certificato fitosanitario50

c. Trattamento di una domanda d'importazione50

d. Controllo all'importazione per invio 20-200

14RU 2001 1191

15RU 2008 5869

16RS 910.11

17 RS 814.014