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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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Capitolo 8: Procedura di opposizione
Art. 59
Contro le decisioni prese in base all’articolo 52 capoversi 1 e 3 può essere mossa opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 60 Diritto previgente, abrogazione
Sono abrogati i seguenti atti normativi:
1. ordinanza del 28 febbraio 200114 sulla protezione dei vegetali;
2. ordinanza del DFE del 12 novembre 200815 concernente i contributi federali ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito all’applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali all’interno del Paese.
Art. 61 Diritto vigente: modifiche
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 16 giugno 200616 concernente le tasse dell’Ufficio federale
dell’agricoltura
Art. 2 cpv. 2
9 Ordinanza del ... sulla protezione dei vegetali :
Abrogato Allegato punto 9 91. Rilascio di un passaporto delle piante50
9.2 Rilascio di un certificato fitosanitario50
9.3 Trattamento di una domanda d'importazione50
9.4 Controllo all'importazione per invio 20-200
2. Ordinanza del 3 giugno 200517 sugli emolumenti dell’Ufficio federale
Atti amministrativi giusta l'ordinanza del .... sulla protezione dei vegetali:
dell’ambiente Allegato 3 punto 3a a. Rilascio di un passaporto delle piante50
b. Rilascio di un certificato fitosanitario50
c. Trattamento di una domanda d'importazione50
d. Controllo all'importazione per invio 20-200
14RU 2001 1191
15RU 2008 5869
16RS 910.11