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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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c. eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberi-seme, sentiti i servizi incaricati dell’esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e le organizzazioni professionali interessate;
d. trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni concernenti la comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettono a disposizione il relativo materiale informativo e formano i responsabili;
e. esercitano l’alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell’ambito della presente ordinanza.
2L'UFAG è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione fitosanitaria nei settori dell'agricoltura e dell'orticoltura produttrice.
3Se un'azienda produce sia piante agricole sia piante ornamentali o forestali, gli Uffici federali evitano doppi controlli.
Art. 54 Servizio fitosanitario federale
1L'UFAG e l'UFAM designano in comune il Servizio fitosanitario federale (SFF). Stabiliscono:
a. il suo regolamento interno;
b. le attività che delegano a tale servizio, se non sono fissate nella presente ordinanza.
2Il SFF si compone di collaboratori dell'UFAG e dell'UFAM.
Art. 55 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.
Art. 56 Servizi cantonali
1I servizi cantonali sono competenti per l’esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi all’interno del Paese, nella misura in cui tali misure non rientrano nella competenza diretta degli Uffici federali competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni e con gli Uffici federali competenti.
2I servizi cantonali hanno altresì i seguenti compiti:
a. informano gli Uffici federali competenti in merito alle notifiche ricevute in virtù dell’articolo 6 e ai risultati della sorveglianza del territorio di cui all’articolo 41;
b. collaborano all’esecuzione delle misure volte a rilevare la situazione fitosanitaria di un determinato organismo;
c. collaborano all’esecuzione delle misure preventive di cui all’articolo 52 capoverso 6;
d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica;