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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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2Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 195811 sulla responsabilità.
3Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono presentate all'UFAG immediatamente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l'esecuzione della misura che lo ha causato.
Art. 48 Contributi ai Cantoni
1La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute sostenute da questi ultimi o dai loro Comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai Comuni per le spese da loro sostenute.
2Essa rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima comparsa di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il pericolo di diffusione di tale organismo è particolarmente elevato e la probabilità di eradicarlo è, nel caso in questione, ancora alta.
3Essa non versa contributi ai Cantoni:
a. se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi;
b. su indennità corrisposte per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private e che non sono utilizzate a titolo professionale;
c. su indennità corrisposte ad aziende dei Cantoni e dei Comuni;
d. per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive emanate dall’Ufficio federale competente giusta l’articolo 42 capoverso 5;
e. per le spese causate da misure di lotta prese dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l’eliminazione di vegetali e parti di vegetali contaminati; sono salve
- le spese per le misure di contenimento che l'Ufficio federale ordina a causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato;
- le spese per le misure di lotta nelle zone di sicurezza menzionate nell'allegato 4 parte B;
- le spese per le misure di lotta negli oggetti protetti;
f. se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti perché la persona lesa o l’autore non si sono attenuti alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell’autorità competente, emanate in base alla presente ordinanza;
g. se la domanda di indennizzo è presentata oltre un anno dopo l’esecuzione della misura che ha causato il danno.
4I Cantoni allegano alla domanda di contributi i documenti da cui risulta il calcolo delle indennità e la proporzionalità delle misure.
11 RS 170.32