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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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Art. 49 Spese riconosciute

1Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'articolo 52 capoverso 6:

a. stipendi, diarie, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario assunto dai Cantoni per le misure di lotta;

b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta;

c. indennità ai proprietari per l'importo eccedente 1500 franchi, a condizione che siano state concesse per:

1. danni economici risultanti dalla distruzione di vegetali e non si sono potute applicare misure meno dannose;

2. perdite finanziarie dovute al blocco delle vendite di piante ospiti.

2Le aliquote delle indennità del personale ausiliario sono stabilite nell'ordinanza del 6 dicembre 199412 sulle indennità nell'agricoltura.

3Nel caso degli alberi da frutto, per le indennità corrisposte giusta il capoverso 1 lettera c sono considerate al massimo le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 di Agroscope Changins-Wädenswil ACW «Stima delle colture frutticole», 4a edizione 2009.

Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste

Art. 50

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplinati dall’articolo 40 dell'ordinanza del 30 novembre 199213 sulle foreste.

Capitolo 7: Organizzazione ed esecuzione

Art. 51 Competenza dei Dipartimenti federali

1Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'orticoltura produttrice.

2Il DATEC è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e delle piante selvatiche minacciate.

3Il DFE e il DATEC adeguano, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, gli allegati 1-10 al fine di:

a. impedire l’introduzione o la diffusione di un nuovo organismo nocivo che può costituire un pericolo particolare per i vegetali in Svizzera;

b. tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali;

c. tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena;

12 RS 916.013

13 RS 921.01