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Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 6 pagine

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Art. 28 cpv. 1 periodo introduttivo nonché lett. h (nuovo) e i (nuovo), cpv. 2 e cpv. 3

1È punito con la multa sino a 20 000 franchi, purché non sia applicabile l’articolo 26, chiunque intenzionalmente:

h. viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali;

i. viola le prescrizioni sull’utilizzazione di animali vivi per la pubblicità.

2Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili. Se l’autore ha agito per negligenza, è punito con la multa.

3Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d’esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa.

Art. 31 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3

1L’azione penale e il giudizio dei reati sono di competenza dei Cantoni.

2L’autorità federale competente persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione e del transito di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 20053 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20094 concernente l’imposta sul valore aggiunto, l’inchiesta è condotta dall’Amministrazione federale delle dogane, che emana pure il decreto penale.

3Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2 e un’infrazione perseguibile dall’autorità federale secondo la legge federale del 9 ottobre 19925 sulle derrate alimentari, la legge federale del 1° luglio 19666 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 19867 sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 19918 sulla pesca, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o la legge del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto, è applicata la pena prevista per l’infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

Art. 32 cpv. 2bis(nuovo) e cpv. 5

2bisIl Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d’esecuzione nonché ai risultati dei controlli e delle inchieste.

5Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell’importazione e del transito di animali e di prodotti animali

3 RS 631.0

4 RS 641.20

5 RS 817.0

6 RS 916.40

7 RS 922.0

8 RS 923.0