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Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 6 pagine

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presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione.

Art. 32a (nuovo) Cooperazione internazionale

Il Consiglio federale può concludere trattati di diritto internazionale sulla ricerca, la formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell’ambito della protezione degli animali.

Art. 32b (nuovo) Opposizione

1Le decisioni emesse in virtù della presente legge possono essere impugnate mediante opposizione davanti all’autorità federale corrispondente.

2L’autorità decisionale può revocare l’effetto sospensivo dell'opposizione.

3Il termine di opposizione è di 10 giorni.

Art. 35a (nuovo) Commissione d’esame

1Il Dipartimento federale dell’economia nomina una commissione d’esame. Quest’ultima organizza gli esami previsti per le persone che esercitano funzioni nel quadro dell’esecuzione della presente legge.

2La commissione d’esame notifica i risultati degli esami mediante decisione.

3Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni lo svolgimento di esami per le persone che svolgono determinate funzioni nell’esecuzione della presente legge.

Art. 35b (nuovo) Sistema d’informazione elettronico

1La Confederazione gestisce un sistema d’informazione elettronico per agevolare l'adempimento dei compiti legali relativi alla sperimentazione animale e ai centri di detenzione di animali da laboratorio.

2Nell’adempimento dei loro compiti legali, le autorità d’esecuzione possono trattare dati personali sensibili come pure profili della personalità e profili aziendali. Essi possono accedere a tali dati online.

3Le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono accedere, al fine di adempiere ai loro obblighi legali, ai dati concernenti le domande d’autorizzazione depositate negli altri Cantoni.

4Per l’utilizzo del sistema d’informazione elettronico da parte dei Cantoni si riscuotono tasse. L’ammontare di queste ultime è fissato dal Consiglio federale.

5Il Consiglio federale disciplina:

a. l’inventario dei dati;

b. le responsabilità per il trattamento dei dati;

c. i diritti di accesso, in particolare la portata degli accessi online;