Avamprogetto LFCITES

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine

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AVAMPROGETTO 12 maggio 2010

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 78 capoverso 4 e 80 capoverso 2 lettere d ed e della Costituzione federale1;

nonché in applicazione della Convenzione del 3 marzo 19732 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES),

visto il messaggio del Consiglio federale del …;

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette nonché dei prodotti da esse derivanti.

Art. 2 Specie di fauna e di flora protette

1Nella presente legge, per specie di fauna e di flora protette si intendono:

a. le specie di fauna e di flora dei cui esemplari è limitato il commercio ai

sensi della CITES;

b. le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono importati in una quantità

tale da rendere dubbio un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;

2Sono equiparati alle specie di fauna e di flora protette le specie animali e vegetali i cui esemplari possono essere facilmente confusi con animali e piante di specie protette.

3Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) stila, mediante ordinanza, elenchi delle specie di fauna e di flora protette nonché dei prodotti da esse derivanti.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a. esemplari di specie protette: gli esemplari di specie di fauna e di flora

protette, parti di tali esemplari nonché i prodotti derivanti da tali esemplari;

1RS 101

2 RS 0.453

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