Avamprogetto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 12 pagine
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AVAMPROGETTO 12 maggio 2010
Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 78 capoverso 4 e 80 capoverso 2 lettere d ed e della Costituzione federale1;
nonché in applicazione della Convenzione del 3 marzo 19732 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES),
visto il messaggio del Consiglio federale del …;
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette nonché dei prodotti da esse derivanti.
Art. 2 Specie di fauna e di flora protette
1Nella presente legge, per specie di fauna e di flora protette si intendono:
a. le specie di fauna e di flora dei cui esemplari è limitato il commercio ai
sensi della CITES;
b. le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono importati in una quantità
tale da rendere dubbio un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
2Sono equiparati alle specie di fauna e di flora protette le specie animali e vegetali i cui esemplari possono essere facilmente confusi con animali e piante di specie protette.
3Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) stila, mediante ordinanza, elenchi delle specie di fauna e di flora protette nonché dei prodotti da esse derivanti.
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge si intende per:
a. esemplari di specie protette: gli esemplari di specie di fauna e di flora
protette, parti di tali esemplari nonché i prodotti derivanti da tali esemplari;
1RS 101
2 RS 0.453
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