Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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risultati51. La presente disposizione finale rinuncia quindi volutamente a distinzioni analoghe.

Se il grado d’invalidità non cambia dopo l’entrata in vigore della modifica di legge e dunque l’evento determinante per la rendita si è (interamente) compiuto prima della medesima, la prestazione resta soggetta al diritto previgente (e più precisamente al previgente art. 24 cpv. 1). Il nuovo diritto può essere applicato solo alle rendite correnti per le quali il grado d’invalidità cambia dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Nella previdenza professionale tuttavia, questo può avvenire soltanto nei casi in cui anche la rendita dell’assicurazione invalidità è adeguata conformemente alla revisione di legge. In caso contrario si presenterebbero i problemi summenzionati, in quanto gli istituti di previdenza dovrebbero modificare le rendite senza potersi riferire alle decisioni dell’AI (valutazione del grado d’invalidità ecc.). Inoltre, l’adeguamento non deve far sì che in caso di aumento del grado d’invalidità l’assicurato si ritrovi con una rendita d’importo inferiore e viceversa, per esempio se il grado d’invalidità passa dal 70 per cento (che secondo il diritto attuale dà diritto a una rendita intera) al 79 per cento (che secondo il nuovo diritto dà diritto al 79 % di una rendita intera).

Ecco perché, anche se il grado d’invalidità cambia dopo l’entrata in vigore della revisione, la rendita d’invalidità non sarà adeguata se:

• la variazione del grado d’invalidità è inferiore al cinque per cento (con questa

disposizione si intende evitare che gli istituti di previdenza debbano eseguire adeguamenti per cambiamenti di poco conto del grado d’invalidità);

• il beneficiario aveva almeno 55 anni al momento dell’entrata in vigore della

modifica di legge, è ancora invalido almeno al 40 per cento e, in virtù del nuovo diritto percepirebbe una rendita inferiore (garanzia dei diritti acquisiti);

• la nuova rendita, in caso di aumento del grado d’invalidità, sarebbe inferiore a

quella precedentemente percepita o, in caso di diminuzione, superiore.

L’importo della rendita è considerato essere stato adeguato al nuovo diritto anche nel caso particolare in cui, nel quadro della revisione delle rendite correnti prevista dalla nuova normativa, in seguito a un cambiamento del grado d’invalidità l’assicurazione invalidità conceda all’assicurato una rendita identica a quella che percepiva, conformemente alle frazioni di rendita previgenti, con il grado d’invalidità precedente52. In questo caso, infatti, non si tratta di una deliberata rinuncia dell’AI ad adeguare la rendita al nuovo diritto (come invece nel caso della garan-

51Cfr. J. Brechbühl, 1. BVG-Revision – Änderungen bei Invalidenrenten, in: R. Schaffhau-

ser/U. Kieser (Hrsg.), Invalidität im Wandel, Gesetzesrevisionen- Rentenrevisionen: A-

ktuelle Entwicklungen und Probleme, St. Gallen 2005, in particolare pag. 75, in cui si mette in dubbio che il risultato corrisponda alla volontà del Legislatore.

52 È il caso quando, in occasione della revisione di una rendita finalizzata all’adeguamento al nuovo diritto conformemente alla disposizione finale a cpv. 1 LAI, un grado d’invalidità compreso tra il 50 e il 59 % (che nel diritto previgente dava diritto a una mezza rendita) passa al 60 % (che nel nuovo diritto dà diritto al 50 % di una rendita intera) o quando un grado d’invalidità compreso tra il 60 il 69 % (che nel diritto previgente dava diritto a ¾ di rendita) passa all’80 % più un reddito (il che, nel nuovo diritto, dà diritto al

75 % di una rendita intera).