Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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Anche in futuro si procederà a una revisione della rendita (riduzione, aumento o soppressione) soltanto in caso di modificazione notevole del grado d'invalidità. Questo perché ogni revisione comporta spese per gli uffici AI, le casse di compensazione e gli istituti di previdenza professionale. Attualmente una modificazione è considerata notevole se implica il passaggio a un'altra frazione di rendita. A seconda dei casi, ciò può succedere già con una variazione dell'1 per cento.

La soppressione delle frazioni di rendita richiederebbe la ridefinizione del concetto di «modificazione notevole». In tal caso, l'AI seguirebbe la prassi giurisprudenziale adottata nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, dove già oggi viene applicato un sistema lineare per la valutazione dell'invalidità. In ambito AINF la modificazione è considerata notevole se il grado d'invalidità varia almeno del 5 per cento. Questo valore dovrebbe essere applicato anche nell'assicurazione invalidità. Ciò significa che in futuro una rendita sarà riveduta soltanto se il grado d'invalidità avrà subito una variazione di almeno 5 punti percentuali, ad esempio dal 63 al 68 per cento, evitando così che un piccolo cambiamento della situazione reddituale porti a una riduzione della rendita. Il numero delle revisioni dovrebbe quindi aumentare solo moderatamente. L'aumento è però auspicato nei casi in cui il potenziale d'integrazione sarà sfruttato meglio rispetto ad oggi, con una conseguente riduzione del grado d'invalidità.

L'assicurazione contro gli infortuni prevede un requisito aggiuntivo per i gradi di invalidità superiori al 50 per cento, vale a dire una variazione relativa di almeno il 10 per cento12. Questa regola non va adottata nell'assicurazione invalidità, perché non si fonda direttamente sulla prassi giurisprudenziale e perché comporterebbe la definizione di nuove soglie per i gradi d'invalidità elevati che potrebbero pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo perseguito con il modello lineare, ossia l'aumento del reddito complessivo in caso di maggior guadagno.

Soppressione della franchigia di reddito (art. 31 LAI)

Secondo il diritto vigente, la rendita è riveduta in conformità all'articolo 17 capoverso 1 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all'anno (articolo 31 capoverso 1 LAI). Con il sistema lineare verranno a cadere gli effetti soglia esistenti. Di conseguenza, in caso di leggero aumento del reddito lavorativo, non sussisterà più il rischio di conseguire un reddito complessivo inferiore per effetto del passaggio a una frazione di rendita inferiore. Inoltre verrà introdotta una soglia di 5 gradi d'invalidità per la revisione della rendita. La franchigia di 1500 franchi di cui all'articolo 31 capoverso 1 non sarà quindi più necessaria e può essere soppressa.

Valutazione dell'invalidità in base ai salari delle tabelle statistiche

Secondo l'articolo 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità il reddito che l'assicurato avrebbe ottenuto se non fosse diventato invalido (reddito senza invalidità) è confrontato con il reddito che egli potrebbe presumibilmente conseguire nonostante il danno alla salute, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido). Se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato continua a esercitare un'attività lavorativa, il guadagno effettivamente conseguito può di norma

12 Cfr. KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Auflage Art. 17 Rz 15 und 23 ff.