Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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coli privati o taxi, per l'assicurato, un accompagnatore necessario, i familiari che gli rendono visita, nonché il veicolo per invalidi, i bagagli necessari e il cane guida per ciechi.

In totale, nel 2006 l'AI ha speso 103 milioni per le spese di viaggio e nel 2007 110 milioni di franchi. Nel frattempo, grazie alla nuova perequazione finanziaria (soppressione degli assegni speciali per i trasporti legati ai provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale) tali spese sono sensibilmente diminuite e nel 2009 dovrebbero attestarsi attorno ai 40 milioni di franchi (per circa 44 000 beneficiari di prestazioni).

Nuova normativa

Attualmente, il diritto al rimborso delle spese di viaggio è disciplinato nell'articolo 51 LAI in termini molto generali per tutti i provvedimenti d'integrazione, ciò che spiega in gran parte l'interpretazione sempre più generosa di questa disposizione. L'introduzione di indicazioni più precise sulle spese di viaggio rimborsate nelle disposizioni relative ai singoli provvedimenti d'integrazione segna un ritorno alla volontà iniziale del legislatore, ossia la rifusione delle sole spese necessarie e dovute alla menomazione. Inoltre, per quanto riguarda i provvedimenti sanitari l'avamprogetto allinea la legislazione dell'AI a quella dell'assicurazione malattie, dato che in questo settore l'AI rappresenta semplicemente un'altra unità di costo per prestazioni spesso identiche a quelle dell'assicurazione malattie. Alla luce di questa considerazione, risulta arduo capire perché, in linea di principio, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non rimborsa alcuna spesa di viaggio per recarsi dal medico, da altri terapeuti o in ospedale, mentre l'AI per prestazioni pressoché identiche le copre interamente.

Attuazione

Questo correttivo può essere attuato attraverso un applicazione coerente delle prescrizioni legali vigenti da parte degli uffici AI, in particolare nel caso della prima formazione professionale. A tal fine sono tuttavia necessarie modifiche e precisazioni delle direttive e un controllo rigoroso del loro rispetto da parte dell'UFAS. Sono però necessari anche alcuni adeguamenti legislativi, per esempio per avvicinare la prassi relativa ai provvedimenti sanitari a quella dell'assicurazione malattie.

La disposizione generale dell'articolo 51 concernente le spese di viaggio deve essere abrogata e il loro rimborso va disciplinato, per quanto necessario, negli articoli relativi ai singoli provvedimenti. Inoltre, l'AI non dovrà più assumersi direttamente e preventivamente tutte le spese per i viaggi connessi con i provvedimenti sanitari dell'AI, ma procederà soltanto alla loro rifusione, limitandosi alle spese supplementari dovute alla menomazione.

Provvedimenti sanitari

Per i provvedimenti sanitari sarà introdotto il principio della rifusione, già applicato nell'assicurazione malattie. Questo significa che gli assicurati dovranno pagare di tasca propria le spese di viaggio e potranno successivamente chiederne la rifusione agli uffici AI (principio del terzo garante e non più del terzo pagante). Gli uffici AI avranno così una migliore gestione dei costi e gli assicurati rinunceranno probabilmente a chiedere il rimborso di importi di poco conto. In futuro verranno inoltre