Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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al guadagno residua interamente computata), nessuna sostanza, assegni per i figli: 4800 franchi l'anno, valore locativo massimo ammesso, nei calcoli per il sistema lineare non si applica l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, calcoli per la Città di Lucerna nel 2009.

Conclusione

Riassumendo, l'adeguamento della rendita per i figli e del sistema delle rendite ha ripercussioni più contenute sulle famiglie con un reddito basso (esempio 1) che non su quelle con un reddito alto (esempio 2). Da un lato, ciò si spiega con la maggiore incidenza delle disposizioni sul sovraindennizzo PP sui beneficiari di una rendita AI con figli conferenti il diritto e un reddito basso prima dell'invalidità – qualora dispongano di un secondo pilastro – rispetto ai beneficiari di una rendita AI con un reddito alto prima dell'invalidità. Se nel sistema attuale la rendita PP viene in molti casi decurtata, in quello nuovo l'adeguamento della rendita per i figli e del sistema delle rendite viene in parte compensato da una decurtazione più contenuta e quindi da una rendita PP maggiore. Dall'altro, con il fatto che i beneficiari di una rendita AI con un reddito basso prima dell'invalidità hanno spesso diritto a PC. Concepite primariamente per coprire il fabbisogno esistenziale dell'intero nucleo familiare, le PC compensano in larga misura le eventuali ripercussioni negative dell'adeguamento delle rendite.

Ripercussioni finanziarie

I provvedimenti riguardanti i beneficiari di rendite con figli consentiranno all'AI di risparmiare 180 milioni di franchi nel 2018 e 200 milioni di franchi in media l'anno nel periodo 2019-2028, e all'AVS di risparmiare circa 30 milioni di franchi in media l'anno nello stesso periodo.

1.3.4 Nuovo sistema di rimborso delle spese di viaggio

Situazione attuale

Dall'entrata in vigore della LAI nel 1960, le spese di viaggio costituiscono una prestazione fornita accessoriamente a prestazioni in natura (cure mediche, provvedimenti d'integrazione). Sono considerate spese di viaggio indispensabili le spese sostenute dall'assicurato in relazione all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione ordinati dagli uffici AI nei centri d'integrazione o di cura più vicini.

Trattandosi di una prestazione accessoria ai provvedimenti d'integrazione, nel corso degli anni il Tribunale federale ha adottato una prassi estremamente generosa (p. es. accompagnatori, visite) nel riconoscimento delle spese di viaggio. La relativa giurisprudenza è stata ripresa, ad esempio, nell'assicurazione militare nel quadro di una revisione della relativa legge e ha finito con l'insinuarsi anche nella prassi seguita dagli uffici AI per il riconoscimento delle spese di viaggio.

Oggi, pertanto, l'AI non si limita più a rimborsare solo le spese di viaggio indispensabili ed effettive (p. es. per una riformazione professionale) o le spese di viaggio supplementari (p. es. trasferta in taxi per disabili anziché con i mezzi di trasporto pubblici) realmente dovute alla menomazione, ma si assume di fatto tutte le spese per le trasferte verso i centri d'integrazione con mezzi di trasporto pubblici, autovei-