Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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rifuse soltanto le spese di viaggio supplementari che gli assicurati, a causa della loro menomazione, avranno dovuto sostenere per la scelta di un mezzo di trasporto adeguato. Per esempio, l'assicurazione rifonderà le spese (taxi per disabili, accompagnatore) per i viaggi dal medico, da altri terapeuti o all'ospedale agli assicurati affetti da infermità congenite quali la cecità o la paralisi cerebrale, ma non più, di regola, agli assicurati che necessitano di terapie di natura psichica.
Con questa disposizione, l'assicurazione invalidità si allinea all'assicurazione malattie per quanto riguarda l'entità e il genere delle spese di viaggio prese a carico.
Provvedimenti di reinserimento e mezzi ausiliari
L'AI accorda provvedimenti di riformazione professionale e di reinserimento per evitare il più possibile la concessione di rendite agli assicurati con problemi di salute e per aiutare queste persone a rimanere integrate nella vita professionale. La rifusione delle spese di viaggio è il classico esempio di una prestazione accessoria ai provvedimenti d'integrazione, dato che l'assicurato non dovrebbe sostenere queste spese se fosse sano. In quest'ambito possono essere mantenute le disposizioni legali vigenti, anche se la loro attuazione può ancora essere migliorata, soprattutto per quanto concerne la scelta del mezzo di trasporto appropriato (trasporti pubblici, vettura privata o taxi) o dell'organo d'esecuzione più vicino. Una disposizione analoga è prevista anche per i mezzi ausiliari.
Per la prima formazione professionale (art. 16 LAI) non è necessaria alcuna modifica di legge. L'attuale menzione del diritto alla rifusione delle «spese suppletive» non deve essere riformulata, poiché in generale non pone problemi. Per migliorare l'applicazione della disposizione andrebbero invece modificate e precisate le direttive vigenti e migliorati i controlli da parte dell'UFAS. Bisogna per esempio evitare che l'AI rimborsi un «Bäre-Abi» (abbonamento per i trasporti pubblici dell'agglomerato di Berna) a tutti gli assicurati che svolgono una prima formazione professionale a Berna senza una verifica della situazione effettiva. Anche gli apprendisti non invalidi devono sostenere questi costi, ragion per cui non si può parlare di «spese suppletive».
Ripercussioni
Nel caso dei provvedimenti sanitari, l'AI potrebbe risparmiare circa 20 milioni di franchi all'anno, se si limitasse a coprire le spese di viaggio dovute esclusivamente alla menomazione.
Questo significa che agli assicurati verrebbero rifuse unicamente le spese di viaggio sostenute a causa della menomazione o a causa di provvedimenti d'integrazione (v. sopra). Con le nuove disposizioni, gli assicurati che beneficiano di provvedimenti sanitari dell'AI riceveranno indennità inferiori rispetto a oggi per le spese di viaggio, poiché dovranno per principio pagare di tasca propria i viaggi dal medico, da altri terapeuti o all'ospedale, come nell'assicurazione malattie. Queste spese potranno però essere dedotte dal reddito imponibile ai fini dell'imposta federale diretta, a titolo di spese per disabilità, conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera hbis della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). L'articolo 9 capoverso 2 lettera hbis della legge federale del 14 dicembre