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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine
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1 Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato, l'autorità svizzera indica nel sistema l'identità dello Stato Schengen rappresentato.
2 La medesima indicazione è inserita in caso di rilascio del visto, d'interruzione della domanda oppure di rifiuto, revoca, annullamento o proroga del visto.
Art. 9 Proprietario dei dati
1 L'autorità svizzera competente in materia di visti è proprietaria dei dati che ha registrato al momento del deposito della domanda di visto.
2 Resta proprietaria dei dati registrati al momento della decisione di rilascio del visto o della proroga del visto.
3 L'autorità che copia le impronte digitali figuranti in un fascicolo di domanda del C-VIS diviene proprietaria del nuovo fascicolo così creato.
4 Un unico Stato è proprietario dei fascicoli di domanda collegati ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE9. Solo tale Stato è autorizzato a creare o modificare i collegamenti creati tra vari membri del gruppo.
5 Solo lo Stato proprietario di un fascicolo di domanda di visto è autorizzato a collegarlo a uno o più altri fascicoli del richiedente interessato o a sopprimere tali collegamenti.
Capitolo 4: Diritti d'accesso in rete
Art. 10 Accesso al sistema nazionale d'informazione visti (art. 109c LStr)
1 I servizi seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema nazionale d'informazione visti per svolgere i propri compiti:
a. presso l’UFM:
1. la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e d’identificazione,
2. l’Ambito direzionale Asilo e ritorno: nel quadro dell’esame delle domande d’asilo,
3. il Servizio dei fascicoli: ai fini dell’archiviazione,
4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti,
5. la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;
b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d’identità ed emanare visti eccezionali;
9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.