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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine

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b. Stato terzo: ogni Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), eccettuato il Liechtenstein;

c. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Schengen; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 1;

d. Stato Dublino: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Dublino; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 2.

Capitolo 2: Responsabilità, architettura del sistema nazionale d'informazione visti, Ufficio VISION e VIS-Mail

Art. 3 Responsabilità del sistema nazionale d'informazione visti

1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) è responsabile del sistema nazionale d'informazione visti.

2 Esso statuisce in un regolamento sul trattamento dei dati segnatamente sulle misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 4 Architettura del sistema nazionale d'informazione visti e trasferimen-

to di dati

1 Il sistema nazionale d'informazione visti contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, classificati conformemente all’allegato 2.

2 I dati registrati conformemente al regolamento VIS CE3 sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

3 Tutte le modifiche o cancellazioni di dati registrati conformemente al regolamento VIS CE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

4 Il regolamento sul trattamento ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 disciplina in particolare il trasferimento dei dati del sistema nazionale d'informazione visti al C-VIS per il tramite del N-VIS.

Art. 5 Ufficio VISION

1 L’Ufficio VISION dell’UFM riceve e trasmette le domande di consultazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento VIS CE4 e dell'articolo 22 del regolamento

visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; regolamento emendato dal regolamento (CE) n° 810/2009, GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.