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Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine

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(CE) n° 810/20095 (codice dei visti CE); invia la domanda di consultazione accompagnata dal numero della domanda al C-VIS, indicando lo o gli Stati Schengen da consultare.

2 Questa procedura si applica anche allo scambio d’informazioni concernenti il rilascio di visti con validità territoriale limitata, alla trasmissione di altri messaggi nel quadro della cooperazione consolare nonché alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto, o di copie elettroniche di tali documenti conformemente all’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE.

3 L’Ufficio VISION comunica tramite l'applicazione VISION e il VIS-Mail.

Art. 6 VIS-Mail

1Il meccanismo di comunicazione VIS-Mail consente la trasmissione d’informazioni tra Stati nei cui confronti è entrato in vigore il regolamento VIS CE6, attraverso l’infrastruttura del sistema d’informazione visti.

2 Il VIS-Mail può essere utilizzato per comunicare i tipi d’informazione seguenti:

a. messaggi concernenti la cooperazione consolare e le domande di documenti giustificativi;

b. messaggi concernenti dati inesatti;

c. nazionalità di uno Stato membro acquisita da un richiedente.

Capitolo 3: Registrazione dei dati da parte delle autorità incaricate dei visti

Art. 7 Registrazione dei dati

1 Qualora una domanda di visto sia ammissibile ai sensi dell'articolo 19 del codice dei visti CE7, le autorità competenti in materia di visti registrano le categorie di dati I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, le categorie di dati II-VI figuranti all’allegato 2, conformemente agli articoli 8-14 del regolamento VIS CE8. Questi dati sono trasferiti al C-VIS conformemente all’articolo 4 capoverso 2.

2 Le autorità competenti in materia di visti registrano inoltre la categoria di dati VII dell’allegato 2. Questi dati non sono trasmessi al C-VIS.

Art. 8 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato

5 Regolamento CE n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.