Progetto

Consultazione 2009/117: Ordinanza sul sistema d'informazione centrale visti e sul sistema nazionale visti · 43 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

h. gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l’Ufficio federale dello stato civile: per l’esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all’autorità competente dell’identità dei fidanzati che non hanno fornito prova del loro soggiorno regolare;

i. la Divisione dell’assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198113 sull’assistenza internazionale in materia penale;

j. il Servizio informazioni della Confederazione: per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI;

k. il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr.

2 I diritti d'accesso sono retti dall'allegato 2.

Art. 11 Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr)

1 I servizi seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i propri compiti:

a. presso l’UFM:

1. la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti,

2. le sezioni Dublino dell’UFM nonché i collaboratori dei Centri di registrazione e procedura: al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l’esame di una domanda d’asilo,

3. l’Ambito direzionale Asilo e ritorno: in vista dell’esame delle domande d’asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,

4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all’articolo 17 del regolamento VIS CE14;

b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali;

c. le rappresentanze svizzere all’estero e la missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per procedere all’esame delle domande di visto;

d. il Segretariato di Stato e la Direzione politica del DFAE: per l’esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;

e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti:

13 RS 351.1

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.