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Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 7 pagine
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Spiegazioni relative alla modifica della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) e ai decreti federali sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri
1 Modifica della LPFC (progetto A)
Art. 9a (nuovo)
- Il capoverso 1 disciplina le condizioni per una rettifica a posteriori di un errore. Le cause
di un errore di cui alla lettera a si verificano nell’intera procedura di calcolo degli indici della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e contengono tutte le potenziali fonti di errori, a partire dal rilevamento dei dati fino alla loro elaborazione. Secondo la lettera b la correzione a posteriori avviene unicamente nei casi in cui l’errore ha rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno uno dei Cantoni. Nell’interesse di severi controlli di qualità, viene in tal modo consapevolmente fissata un’elevata soglia al fine di non creare incentivi negativi. Conformemente al capoverso 1 lettera c, un errore può esser fatto valere entro due anni. Il Consiglio federale rettifica d’ufficio un errore entro due danni dal versamento dei contributi in questione, quindi anche nel caso in cui non viene presentata alcuna richiesta formale da parte di un Cantone o della CDCF. Ai fini di una rettifica a posteriori è irrilevante quale istanza (un Cantone, l’AFC, il CDF o l’AFF) scopra un errore. Se le condizioni legali di cui al capoverso 1 sono adempiute, il Consiglio federale effettua la relativa rettifica.
- Una rettifica con effetto retroattivo avviene anche quando un Cantone, a causa di un er-
rore commesso in passato, ha beneficiato di fondi di compensazione troppo elevati sicché viene gravato da una rettifica a posteriori. Questa possibilità deve sussistere, poiché diversamente esisterebbe un’asimmetria e le rettifiche verrebbero effettuate solo nell’interesse del Cantone in questione.
- Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale è autorizzato a fissare i limiti di sostenibilità
cantonali orientandosi ai potenziali di risorse dei singoli Cantoni. I limiti di sostenibilità devono essere adeguati in funzione delle variazioni dei potenziali di risorse dei Cantoni. L’adeguamento garantisce che il limite di sostenibilità segua di pari passo l’evoluzione del potenziale di risorse.
- Conformemente al capoverso 3 la rettifica con effetto retroattivo avviene di principio inte-
ramente e in modo definitivo alla prossima scadenza utile. A titolo sussidiario deve però sussistere la possibilità di effettuare la rettifica scaglionata nel tempo, quindi estesa su più anni. Tale meccanismo si applica concretamente nel caso di San Gallo, in cui la rettifica con effetto retroattivo avviene mediante versamenti ripartiti sugli anni dal 2009 al 2011. Questo perché una rettifica immediata avrebbe in parte comportato un aggravio imprevisto troppo elevato per i 17 Cantoni finanziariamente deboli che nell’anno 2008 hanno beneficiato di 87 milioni di franchi in più a scapito del Cantone di San Gallo. L’applicazione di questa regola sussidiaria avviene in modo pragmatico, vale a dire in casi concreti e d’intesa con i Cantoni.